Condominio, realizzazione secondo bagno e rumori molesti: la sentenza della Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 26680/2020 conferma l'essenzialità di un secondo bagno in un'abitazione di taglio medio
Realizzazione di un secondo bagno in un appartamento di un condominio e distanze legali. Interessante la sentenza della Corte di Cassazione (n. 26680 del 24 novembre 2020) che ci permette di fare chiarezza su questi argomenti.
Secondo bagno e "rumori molesti"
Arriva fino in Cassazione la richiesta di demolizione di un secondo bagno fatta dal proprietario dell'appartamento sottostante a quello in cui è stato realizzato il nuovo locale di servizio. La corte di appello aveva rigettato il ricorso, accertando che la realizzazione del nuovo bagno non creava particolare situazioni di danno o pericolo e inoltre non era incompatibile con la struttura dell'edificio, oltre ad essere necessario per le esigenze dell'appartamento.
Le norme sui rapporti di vicinato
Per i giudici della Corte possono applicarsi le norme che regolano i rapporti di vicinato. Inoltre, per quanto attiene alla realizzazione del secondo bagno, bisogna analizzare l'articolo 889 del codice civile, che si occupa di distanza da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi ed è applicabile anche agli appartamenti in condominio, a meno che non si tratti di impianti indispensabili per una completa e reale utilizzazione dell'immobile. Nel ricorso veniva contestata la mancata applicazione della norma. Ma, dicono i giudici, la realizzazione di un secondo bagno, in un'abitazione di "taglio medio" trattandosi di un'esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell'essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell'articolo 889 del codice civile.
Secondo bagno "essenziale"
Questo è il nodo della sentenza. I giudici, infatti, hanno accertato l'esigenza di carattere essenziale per cui è stato realizzato il secondo bagno nell'appartamento. Inoltre l'installazione delle tubazioni è avvenuta senza arrecare pregiudizio all'utilizzo dei beni comuni da parte degli altri condomini e all'interno di un solaio intermedio già attraversato dalle tubazioni del bagno pre-esistente. Il nuovo bagno, infatti, si trova adiacente a quello già esistente. Il ricorso dunque è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 24 novembre 2020, n. 26680IL NOTIZIOMETRO