Consiglio Nazionale Forense e Minimi tariffari: l'Antitrust avvia istruttoria per rideterminare sanzione da irrogare per la violazione della libera concorrenza
L'Antitrust ha confermato l'istruttoria aperta contro il Consiglio Nazionale Forense per aver ristretto la concorrenza del mercato, limitando l'autonomia deg...
L'Antitrust ha confermato l'istruttoria aperta contro il
Consiglio Nazionale Forense per aver ristretto la
concorrenza del mercato, limitando l'autonomia degli avvocati in
materia di compensi professionali.
Con il provvedimento n. 25613 del 3 settembre 2015 pubblicato sul Bollettino dell'AGCM n. 33 del 21 settembre 2015, l'Antitrust ha parzialmente rivisto il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 emanato nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) colpevole di aver pubblicato una circolare che reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012, e per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali.
L'AGCM non solo aveva diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti, ma li aveva anche sanzionati per un importo pari a 912.536,40 euro. Pronta era stata la replica del CNF che, dopo la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, aveva anticipato di voler ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.
L'1 luglio 2015, la Sez. I del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emanato la sentenza n. 8778 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal CNF, ha ritenuto non condivisibile l'assunto dell'AGCM secondo cui aver ripubblicato la circolare n. 22-C/2006 sul sito internet e nella banca dati rappresenta la volontà anticoncorrenziale del CNF di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari, pena la sottoposizione a procedimenti disciplinari e la comminazione di sanzioni per i professionisti che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (abrogate) tariffe ministeriali. Mentre ha confermato l'accertamento condotto e disposto che "il quantum della sanzione deve essere rivisto solo nella parte in cui si considera come intesa anticoncorrenziale anche la circolare 22-C/2006", rimettendo all'AGCM la rideterminazione del nuovo ammontare della sanzione. Per questo motivo, l'AGCM ha deliberato:
Con il provvedimento n. 25613 del 3 settembre 2015 pubblicato sul Bollettino dell'AGCM n. 33 del 21 settembre 2015, l'Antitrust ha parzialmente rivisto il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 emanato nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) colpevole di aver pubblicato una circolare che reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012, e per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali.
L'AGCM non solo aveva diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti, ma li aveva anche sanzionati per un importo pari a 912.536,40 euro. Pronta era stata la replica del CNF che, dopo la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, aveva anticipato di voler ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.
L'1 luglio 2015, la Sez. I del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emanato la sentenza n. 8778 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal CNF, ha ritenuto non condivisibile l'assunto dell'AGCM secondo cui aver ripubblicato la circolare n. 22-C/2006 sul sito internet e nella banca dati rappresenta la volontà anticoncorrenziale del CNF di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari, pena la sottoposizione a procedimenti disciplinari e la comminazione di sanzioni per i professionisti che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (abrogate) tariffe ministeriali. Mentre ha confermato l'accertamento condotto e disposto che "il quantum della sanzione deve essere rivisto solo nella parte in cui si considera come intesa anticoncorrenziale anche la circolare 22-C/2006", rimettendo all'AGCM la rideterminazione del nuovo ammontare della sanzione. Per questo motivo, l'AGCM ha deliberato:
- a) l'avvio di un'istruttoria nei confronti del Consiglio Nazionale Forense;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali del Consiglio Nazionale Forense o da parte di persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 novembre 2015.
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