Consiglio di Stato: Ammortizzatori sociali per gli studi professionali
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 1108 depositata l’11 marzo scorso, ha accolto l'appello presentato da ConfProfessioni relativamen...
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza
n. 1108 depositata l’11 marzo scorso, ha accolto l'appello
presentato da ConfProfessioni relativamente alla riforma
dell'ordinanza n.6365 del Tar Lazio-Roma (Sezione Terza-bis)
del 12 dicembre 2014, con la quale era stata respinta la
richiesta della ConfProfessioni di annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, del decreto interministeriale 1 agosto 2014
che ha escluso gli studi professionali dal trattamento di Cassa
integrazione guadagni (Cig) in deroga.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma non aveva accolto la richiesta di sospensiva di ConfProfessioni mentre, adesso, i giudici di Palazzo Spada con l’ordinanza n. 1108 precisano che i motivi addotti da ConfProfessioni sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.
Il Consiglio di Stato, quindi, ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l'appello cautelare accoglie l’appello di ConfProfessioni ed ordina che la ordinanza stessa sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma nel respingere l’istanza cautelare proposta da ConfProfessioni, non aveva ritenuto che dall'istanza si evincessero “gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l’accoglimento della sospensiva”.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, la nozione di datore di lavoro deve essere intesa in senso più ampio e con l’ordinanza favorevole emessa del Consiglio di Stato evidenzio come i motivi addotti da ConfProfessioni siano sostenuti da argomentazioni convincenti per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti soprattutto tenendo conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.
Con l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello proposto da ConfProfessioni e il rinvio al TAR per una nuova udienza di merito si profila, quindi, la possibilità e la speranza che anche agli studi professionali venga riconosciuto di diritto di accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma non aveva accolto la richiesta di sospensiva di ConfProfessioni mentre, adesso, i giudici di Palazzo Spada con l’ordinanza n. 1108 precisano che i motivi addotti da ConfProfessioni sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.
Il Consiglio di Stato, quindi, ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l'appello cautelare accoglie l’appello di ConfProfessioni ed ordina che la ordinanza stessa sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma nel respingere l’istanza cautelare proposta da ConfProfessioni, non aveva ritenuto che dall'istanza si evincessero “gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l’accoglimento della sospensiva”.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, la nozione di datore di lavoro deve essere intesa in senso più ampio e con l’ordinanza favorevole emessa del Consiglio di Stato evidenzio come i motivi addotti da ConfProfessioni siano sostenuti da argomentazioni convincenti per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti soprattutto tenendo conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.
Con l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello proposto da ConfProfessioni e il rinvio al TAR per una nuova udienza di merito si profila, quindi, la possibilità e la speranza che anche agli studi professionali venga riconosciuto di diritto di accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga.
A cura di Ilenia
Cicirello
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