Consiglio di Stato: Esclusione per mancata allegazione della relazione geologica
Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 settembre 2018, n. 5364 ha stabilito che la mancanza della relazione geologica può causare l’esclusione dalla gara d’...
Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 settembre 2018, n. 5364 ha stabilito che la mancanza della relazione geologica può causare l’esclusione dalla gara d’appalto solo se espressamente richiesta nel bando o se considerata necessaria per la tipologia dei lavori da svolgere.
I Giudici di Palazzo Spada nella sentenza ricordano che “il comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. 207 del 2010, nell’indicare le relazioni tecniche e specialistiche da porre necessariamente a corredo del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità delle (dieci) relazioni ivi contemplate, ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione”.
Il Consiglio di Stato richiama, poi, la più recente
giurisprudenza secondo cui “l’obbligo di indicare un geologo
tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica
con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle
prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste
implichino una modificazione sostanziale delle previsioni
progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizioni che
la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole
operative di gara”.
Nel caso preso in esame, una Regione, colpito negli anni passati da
eventi alluvionali, aveva bandito una gara d’appalto per la
realizzazione di lavori concernenti una cassa di espansione sul
torrente. Per la natura e la tipologia delle opere da realizzare,
previste nel progetto definitivo, la Regione aveva predisposto una
serie di elaborati progettuali, tra cui mancava la
relazione geologica perché riteneva sufficiente la
relazione geotecnica. Dopo l’espletamento delle
procedure di gara aveva affidato i lavori ad un’impresa. Un’altra
società partecipante aveva però contestato i risultati, sostenendo
che la relazione geologica fosse indispensabile.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 13 settembre 2018, n. 5364.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza 13 settembre 2018, n. 5364IL NOTIZIOMETRO