Consiglio di Stato: L'apertura dei documenti tecnici di offerta deve essere pubblica

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 13 del 28 luglio scorso è intervenuto sul problema legato alla pubblicizzazione dell'apertura delle buste contenent...

03/08/2011
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 13 del 28 luglio scorso è intervenuto sul problema legato alla pubblicizzazione dell'apertura delle buste contenenti i documenti illustrativi della parte tecnico-qualitativa delle offerte, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sul tema.

Nel dispositivo i giudici di Palazzo Spada, con specifico riguardo al quesito sottoposto all'Adunanza Plenaria, sottolineano che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di approfondire la tematiche della operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, affermando che la "verifica della integrità dei plichi" non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro.

I giudici nell'adunanza plenaria hanno ritenuto che tale regola costituisca corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno sopra ricordati in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti e, come tale, meriti di essere confermata e ribadita con specifico riferimento all'apertura della busta dell'offerta tecnica.
Tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

I giudici hanno, per altro, precisato che la verifica dei documenti contenuti nella busta deve consistere in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica.
L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto.
La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.

A cura di Paolo Oreto
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