Consiglio di Stato: Nessun documento tecnico nelle gare con massimo ribasso
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5050 del 21 settembre scorso ha chiarito che le stazioni appaltanti, nelle gare indette con il cr...
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 5050 del 21 settembre scorso ha chiarito che le stazioni
appaltanti, nelle gare indette con il criterio di aggiudicazione
del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei
contratti (D.Lgs. n. 163/2006) non possono chiedere di
presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo
di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
D'altra parte all'articolo 279 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Dpr n.207/2010) è previsto che negli appalti di servizi vige la regola generale che la relativa progettazione deve essere predisposta dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
Nel caso oggetto della sentenza si tratta di un appalto di servizi la cui progettazione è stata predisposta in forma esecutiva dalla stazione appaltante ed i relativi obblighi sono stati puntualmente riportati nel capitolato speciale d'appalto mentre l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo di presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Attesa, poi, la semplicità del servizio posto in gara (gestione e manutenzione di ascensori), basato su operazioni ripetitive e standardizzate, l'ente appaltante si era limitato ad indicare in modo dettagliato, nel capitolato speciale d'appalto, gli obblighi cui sarebbe stato sottoposto il futuro affidatario.
Questa impostazione permette alle amministrazioni di esplicitare i processi di realizzazione delle prestazioni e i livelli qualitativi rispondenti alle loro esigenze, per cui gli operatori economici non devono presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Nei bandi di gara in cui è previsto il criterio di aggiudicazioni del prezzo più basso non è possibile, quindi, prevedere la presentazione di documentazione tecnica ed ovviamente quest'ultima non può essere sottoposta ad alcun criterio di valutazione.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento, precisa:
La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti che viene utilizzato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.
Nel caso in esame la commissione, sbagliando, ha finito per valutare la offerta tecnica senza avvedersi che il progetto tecnico era stato predisposto completamente dalla stessa stazione appaltante e senza illustrare le ragioni della ritenuta insufficienza di tale offerta tecnica, peraltro aggirando anche il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'articolo 46, co.1-bis del Codice dei contratti le quali devono risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione.
D'altra parte all'articolo 279 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Dpr n.207/2010) è previsto che negli appalti di servizi vige la regola generale che la relativa progettazione deve essere predisposta dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
Nel caso oggetto della sentenza si tratta di un appalto di servizi la cui progettazione è stata predisposta in forma esecutiva dalla stazione appaltante ed i relativi obblighi sono stati puntualmente riportati nel capitolato speciale d'appalto mentre l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo di presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Attesa, poi, la semplicità del servizio posto in gara (gestione e manutenzione di ascensori), basato su operazioni ripetitive e standardizzate, l'ente appaltante si era limitato ad indicare in modo dettagliato, nel capitolato speciale d'appalto, gli obblighi cui sarebbe stato sottoposto il futuro affidatario.
Questa impostazione permette alle amministrazioni di esplicitare i processi di realizzazione delle prestazioni e i livelli qualitativi rispondenti alle loro esigenze, per cui gli operatori economici non devono presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma devono solo impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato.
Nei bandi di gara in cui è previsto il criterio di aggiudicazioni del prezzo più basso non è possibile, quindi, prevedere la presentazione di documentazione tecnica ed ovviamente quest'ultima non può essere sottoposta ad alcun criterio di valutazione.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento, precisa:
- che il provvedimento con il quale la ricorrente era stata esclusa dalla gara per aver presentato un'offerta valutata non soddisfacente, in quanto la documentazione tecnica inserita risultava priva di taluni dati tecnici richiesti dal capitolato di gara, era immune dai vizi dedotti di violazione della disciplina di gara, violazione dell'art. 82 e dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà;
- che la commissione di gara dimostra di avere travisato il tipo di gara secondo il criterio del massimo ribasso. Poiché infatti le modalità tecniche di espletamento del servizio riportate nel capitolato erano state predisposte in maniera esaustiva nel capitolato, e poiché il concorrente che dichiarava di partecipare alla gara si impegnava contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immodificabili fornite dall'ente appaltante, non aveva alcun senso la motivazione della esclusione attinente appunto alla non aderenza al progetto tecnico.
La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti che viene utilizzato quando l'ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.
Nel caso in esame la commissione, sbagliando, ha finito per valutare la offerta tecnica senza avvedersi che il progetto tecnico era stato predisposto completamente dalla stessa stazione appaltante e senza illustrare le ragioni della ritenuta insufficienza di tale offerta tecnica, peraltro aggirando anche il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'articolo 46, co.1-bis del Codice dei contratti le quali devono risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO