Consiglio di Stato: Poco spazio per i liberi professionisti, il bando della Consip va rimodulato

«Meno maxi-appalti e più spazio ai professionisti», Questo in sintesi il parere espresso nella sentenza 26 giugno 2017 n. 3110 del Consiglio di Stato, che ha...

03/07/2017

«Meno maxi-appalti e più spazio ai professionisti», Questo in sintesi il parere espresso nella sentenza 26 giugno 2017 n. 3110 del Consiglio di Stato, che ha annullato una gara d’appalto della Consip di 23 milioni di euro. Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze con servizio esclusivo per la Pubblica Amministrazione.

Violazione del libero mercato

Al bando milionario della Consip, oggi annullato, potevano partecipare solo concorrenti che avevano un fatturato non inferiore a 20 milioni di euro. Il bando riguardava consulenze strategico organizzative, con un importo di 23 milioni di euro, all’interno del quale 2 milioni di euro rientravano tra i servizi legali di tipo diritto amministrativo. L’accorpamento, ha sentenziato il giudice amministrativo, ha di fatto ristretto ingiustificatamente la platea dei possibili partecipanti al bando, violando i principi di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità in un bando di gara. Pochi mesi prima, tra l’altro, lo stesso giudice, con sentenza 6 marzo 2017 n. 1038 aveva annullato per simile motivo un altro bando, riguardo l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza con importi a base d’asta compresi tra i 35 e i 45 milioni i euro, sentenziando che “L’eccessivo accorpamento innalza eccessivamente i requisiti richiesti tra  i partecipanti a un bando pubblico”.

La tesi del Consiglio di Stato

Secondo il Consigli di Stato, a partecipare al bando, potevano partecipare solo le Imprese che avevano un fatturato non inferiori a 20 milioni di curo per consulenze strategico organizzative, all’interno del quale 2 milioni di euro circa dovevano riguardavano servizi legali al diritto amministrativo. Ciò, secondo il giudice amministrativo, restringeva ingiustificatamente la platea dei possibili partecipanti al bando, violando il principio di libera concorrenza tra i partecipando al bando, favorendone altri. Bando ritenuto privo di ragionevolezza e proporzionalità, per il Consiglio che ha annullato il bando.

I titoli “speciali” che escludono i partecipanti

La difesa della Consip ha fatto leva sulla necessità di avere un proprio supporto articolato per poter agire in modo armonico su tre ambiti di intervento oggetto del bando, e per questo, aveva richiesto ai partecipanti al bando competenze specifiche sulla consulenza strategico organizzativa (advisory strategica), legale e merceologica. Requisiti “speciali” che però non sono sembrati opportuni e tantomeno condivisibili dai giudici, che hanno ritenuto i requisiti introdotti nel bando come sproporzionati e incomprensibili. Non si poteva, secondo i giudici, chiedere ai concorrenti una specifica specializzazione legale in diritto amministrativo per partecipare, perché secondo l’ordinamento professionale forense (articolo 9, legge 247/2011) la qualifica di “specializzato” è una valenza prettamente “volontaria e personale”, valenza che non introduce alcuna privativa o esclusività, o titolo in più, rispetto a un tipo di servizio, in cui nessuno può vantare specializzazioni esclusive di alcun tipo. Secondo il Consiglio di Stato, la Consip avrebbe bandito una gara d’appalto per servizi, in modo promiscuo per servizi di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, accorpando servizi eterogenei, che si sarebbero potuti soddisfare solo ricorrendo a rare figure professionali e a poche imprese (infatti, solo tre concorrenti avevano potuto formulare le offerte), non lasciando spazio alla “libera concorrenza” ad altri concorrenti.

Tre soli i partecipanti al bando

La pronuncia del Consiglio di Stato di fine giugno riguarda da vicino i liberi professionisti; ma già un’altra sentenza a marzo, aveva interessato le imprese fornitrici di servizi, vigilanza e portierato. La consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica a supporto dell'attività della Consip tornerà ora sul mercato, cambiata, probabilmente frazionata in più settori, ma con minori requisiti, e più equità per l’accesso dei concorrenti alle gare. Il primo bando annullato alla Consip era comunque anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 2016, che prevede in frazionamento in piccoli e medi lotti, per agevolare lo sviluppo di medie, piccole e microimprese. E’ lecito ipotizzare che questa volta, alla rimodulazione delle gare d’appalto, possano partecipare più dei tre soli candidati originari coi requisiti restrittivi elencati nel bando, in violazione del codice degli appalti 50/2016, ma anche in virtù dell’articolo 12 della legge 81/2017 appena varata (Jobs act per lavoratori autonomi). Norma, quest’ultima, che è stata varata proprio per consentire ai lavoratori autonomi la partecipazione a gare pubbliche anche in rete, attraverso consorzi stabili o associazioni temporanee d’Impresa.

Equità e partecipazione

Anche la restrizione alla partecipazione alle gare d’appalto della Consip, si aggiunge ai plurimi fronti: per  l’assegnazione equa tra i servizi professionali (soprattutto tecnici c legali), che da un lato lottano contro le gare al massimo ribasso (Tar Lecce 875/2017), e dall’altro, a difesa di quelle formule aggregative, tali da superare quegli ostacoli “in Holding” , ritenuti   incomprensibili dal punto di vista amministrativo, c del tutto sproporzionati rispetto alla libera concorrenza tra gli autonomi.

A cura di Salvo Sbacchis

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