Consiglio di Stato: Soccorso istruttorio nel nuovo Codice e differenza con la previgente disciplina
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3667 del 22 agosto 2016 si è espresso sul ricorso proposto da un’impresa contro il Comune dell’Aquila per la rifor...
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3667 del 22 agosto 2016 si è espresso sul ricorso proposto da un’impresa contro il Comune dell’Aquila per la riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila: sezione I n. 00784/2015 concernente affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un parco urbano in piazza d'armi.
La sentenza, in verità si riferisce agli articoli 38 comma 2 bis, e 46 comma 1 ter del previgente Codice dei contratti e con la stessa i giudici hanno respinto il ricorso dell’impresa dando ragione, di fatto, all’Amministrazione Comunale ma l’interesse della sentenza stessa sta nel fatto che i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che l’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - secondo cui la sanzione pecuniaria, prevista dal bando di gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altro caso di irregolarità essenziale della documentazione di gara, è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione - lascia ai concorrenti la possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda.
Aggiunge il Consiglio di Stato che la nuova norma contenuta nel citato articolo 83 è, quindi, innovativamente incentrata sul concetto di sanatoria conseguente al soccorso istruttorio e non separa il momento procedimentale da quello sanzionatorio. Tale norma, quindi, si discosta dalla pregressa disciplina dettata dagli articoli 38 comma 2 bis, e 46 comma 1 ter del previgente Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), secondo cui la sanzione si applica nel caso in cui il concorrente ha presentato una offerta mancante di una dichiarazione e di un documento prescritto mentre è irrilevante se decide di avvalersi del soccorso istruttorio o meno.
In allegato il testo integrale della sentenza n. 3667 del 22 agosto 2016
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza Consiglio di Stato n. 3667IL NOTIZIOMETRO