Consultazione banche dati ipotecaria e catastale gratuite: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di un immobile può consultare le banche dati ipotecaria e catasta...
Il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di un immobile può consultare le banche dati ipotecaria e catastale senza pagare alcun tributo.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 35/E del 24 marzo 2017 recante "Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento", con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di consultazione, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari.
Come subito chiarito, le disposizioni contenute nell’articolo 6, commi 5- quater e 5-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) introducono una specifica esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le consultazioni catastali (visure) e per quelle ipotecarie (ispezioni). L’esenzione è prevista con espresso riferimento alle richieste effettuate “in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”. Con l’emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2016, è stato completato il quadro che consente l’erogazione del servizio sia tramite i canali Entratel e Fisconline, che presso gli uffici.
Che cosa rientra nell’esenzione - Come previsto dal Dl 16/2012, usufruisce dell’agevolazione l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.
Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.
Comunione dei beni, niente tributi - Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
Consultazioni per via telematica o presso gli uffici - Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore.
In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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