Contante: Stretta delle banche sulla soglia dei 1000 euro

Il "Decreto Monti" ha recentemente abbassato la soglia del contante portandolo da 2.500 euro (art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dall...

05/01/2012
Il "Decreto Monti" ha recentemente abbassato la soglia del contante portandolo da 2.500 euro (art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) a 1.000 euro (art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Nessun problema riguardo le transazioni tra privati nelle quali tale soglia non può essere derogata in riferimento alla volontà del legislatore di rendere tracciabili gli spostamenti di denaro contante. E' quindi, ovvio che non possono essere effettuati acquisti in contante per importi superiori a 1.000 euro come è anche evidente che non possono essere effettuati da parte di aziende pagamenti di stipendi di importo superiore a 1.000 euro.

Ma sulla soglia dei 1.000 euro si è recentemente posto il problema legato al fatto che alcuni istituti di credito hanno negato ai propri clienti la possibilità di prelevare dai propri depositi in contante importi superiori a tale soglia o a sottoporre i clienti stessi ad un vero e proprio interrogatorio sulla utilizzazione del contante che si andava a prelevare.
Tale posizione delle banche non è conforme alla legge ed allo spirito della stessa e, tra l'altro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva già (per il precedente limite di 2.500 euro) predisposto la circolare 4 novembre 2011, n. 989136 con cui ha precisato che "si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante".
La precisazione del Ministero è abbastanza chiara ed è possibile affermare, quindi, che non esiste alcun limite per il prelevamento in contante presso le banche mentre le stesse, ove ravvisino nel prelevamento una violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 51 del citato D.Lgs. n. 231/2007.

La norma sulla limitazione delle transazioni in contante alla soglia di 1.000 euro non interviene, quindi, sulla possibilità di prelevamenti e di versamenti che sono, invece, liberi da tale vincolo con la precisazione che i cassieri di turno, soltanto se ravvisino profili di sospetto, ai fini della normativa antiriciclaggio, potranno effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista all'articolo 51 del D.Lgs. n. 231/2007.

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