Conto Termico, Pubblicato il modello standard per la Cessione dei crediti

Il GSE ha pubblicato nella sezione dedicata al Conto Termico il modello standard per la cessione dei crediti prevista dall'art. 5 del fac-simile del contratt...

06/02/2014
Il GSE ha pubblicato nella sezione dedicata al Conto Termico il modello standard per la cessione dei crediti prevista dall'art. 5 del fac-simile del contratto (Allegato 10 alle Regole applicative del D.M. 28/12/2012).

L'art. 5 prevede, infatti, la possibilità per il soggetto attuatore di cedere il credito relativo agli incentivi. Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
  • che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal cedente nei confronti del GSE ai sensi del presente contratto;
  • che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
  • che l'atto di cessione dei crediti:
    • sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente contratto;
    • sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard;
    • abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art.69 del R.D. n.2440 del 1923, sottoscritti dal cedente e dal cessionario, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
    • contenga il conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme;
  • che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante PEC inviata al cedente ed al cessionario. La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE e non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Il GSE pagherà il cessionario fino ad esplicito atto di revoca, che dovrà avvenire attraverso una retrocessione con le stesse modalità e condizioni sopra indicate. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente o del cessionario in caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti. E' vietato costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi derivanti dal contratto ovvero di operare successive cessioni del credito da parte del cessionario a favore di terzi.

© Riproduzione riservata
Tag: