Conto energia: dall'1 al 31 dicembre 2010 la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha ricordato che, relativamente al Conto energia per il fotovoltaico, come previsto dall'articolo 1 - septies della l...

18/11/2010
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha ricordato che, relativamente al Conto energia per il fotovoltaico, come previsto dall'articolo 1 - septies della legge 13 agosto 2010, n. 129, le tariffe incentivanti previste per l'anno 2010 sono riconosciute a tutti i soggetti che, entro il 31 dicembre 2010, hanno concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico, che entro la medesima data abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE la fine lavori e che l'entrata in esercizio non sia oltre il 30 giugno 2011.

In riferimento alla comunicazione di fine lavori, il GSE ha predisposto una procedura operativa che illustra i requisiti necessari e le modalità per la presentazione. In particolare, la comunicazione di fine lavori dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso una specifica sezione del portale applicativo web, attualmente dedicato al conto energia, alla quale sarà possibile accedere nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010.

La procedura del GSE fornisce alcune interessanti delucidazioni in merito ad alcune definizioni, tra le quali segnaliamo quella relativa allaFine lavori dal punto di vista strutturale
Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa. L'impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento dell'eventuale grado d'integrazione architettonica (parziale o totale) previsto dal DM 19/02/07. Eventuali modifiche alle caratteristiche architettoniche dell'impianto eseguite dopo la data di fine lavori non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione della pertinente tariffa e potranno comportare la decadenza della tariffa.

Per ciò che attiene alla procedura prevista per la richiesta di verifica delle condizioni previste dalla legge n. 129/2010, i Soggetti Responsabili, che intendono usufruire dei benefici, devono collegarsi all'applicazione WEB per il fotovoltaico sul portale messo a disposizione dal GSE (https://applicazioni.gse.it). Attraverso l'attuale sistema informativo, che gestisce gli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007, sarà fornita la possibilità al Soggetto Responsabile di accedere alla nuova procedura per la "Comunicazione fine lavori impianto", inserendo i dati e i documenti relativi all'impianto fotovoltaico. Tutta la documentazione relativa a tale comunicazione deve essere inviata al GSE esclusivamente per via telematica; a inserimento ultimato, al Soggetto Responsabile viene rilasciata una ricevuta elettronica dell'avvenuta ricezione della documentazione da parte del GSE.

A valle dell'entrata in esercizio (ultimati i lavori di connessione, di posa dei gruppi di misura e tutti gli obblighi correlati), il Soggetto Responsabile potrà caricare la data di entrata in esercizio sulla scheda tecnica d'impianto, accedendo all'applicazione web attraverso la sezione "Stato impianti". A questo punto il Soggetto Responsabile potrà inviare, nel rispetto della tempistica dei 60 giorni dalla data di entrata in esercizio, la richiesta d'incentivo secondo le regole del DM 19 febbraio 2007, allegando gli ulteriori documenti mancanti:
  • richiesta di incentivo (allegato A1 stampato da portale);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato A4 stampato da portale);
  • certificato di collaudo dell'impianto;
  • copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al Soggetto Responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codice POD, definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);
  • copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26);
  • copia del verbale di attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete (per impianti inferiori a 20 kWp);
  • copia dei verbali di attivazione dei gruppi di misura;
  • codice CENSIMP (qualora non precedentemente comunicato).

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere convertiti in file .pdf e l'invio dovrà essere effettuato esclusivamente per via telematica.

Il GSE avvierà da subito una campagna di sopralluoghi in sito per verificare la correttezza e congruità delle informazioni fornite. Il Soggetto Responsabile è tenuto a rendere possibile il sopralluogo per la data comunicata dal GSE, pena un possibile esito negativo della verifica e conseguente decadenza del diritto alla tariffa incentivante ed eventuali premi.
Come previsto dal DM 19/02/2007 (art. 11) e DM 6/08/2010 (art.16), fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le informazioni fornite comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ed eventuali premi.

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