Coronavirus COVID-19: Firmato il DPCM 11 marzo 2020 con le sospensione degli esercizi commerciali e di ristorazione

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1

di Redazione tecnica - 12/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“.

DPCM con efficacia dal 12 al 25 marzo 2020

Così come precisato al comma 1 dell’articolo 2 rubricato “Disposizioni finali” del DPCM le disposizioni del decreto stesso producono effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Sempre nello stesso articolo 2 ma al comma 2, è precisato che alla data di efficacia delle disposizioni del decreto e, quindi, dal 12 mrzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020; si tratta di una tecnica legislativa del tutto particolare già utilizzata per il DPCM 9 marzo 2020 che lascia ai singoli interpretare l’efficacia o meno delle disposizioni dei due precedenti DPCM.

Attività sospese

Ritornando alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale contenute nell’articolo 1 del DPCM è precisato che:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Servizi garantiti

Sempre all’articolo 1 del provvedimento è precisato che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro­ alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Raccomandazioni per le attività produttive e professionali

Relativamente alle attività produttive e alle attività professionali è raccomandato che:

  • a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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