Coronavirus Covid-19: Firmata dal Ministro della Salute l’Ordinanza che divide l’Italia in 3 zone

La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a 'zona arancione' appare assurda e irragionevole

di Redazione tecnica - 05/11/2020

Firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza l’Ordinanza 4 novembre 2020 prediposta in riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 3 novembre 2020 in vigore da domani 6 novembre 2020.

Ordinanza 4 novembre 2020

Il provvedimento firmato dal Ministro della salute contiene in due allegati gli elenchi delle Regioni che a partire da domani 6 novembre 2020 dovranno rispettare:

  • nel caso di Rischio alto e Scenario 3 le indicazioni contenute nell’articolo 2 del dPCM 3/11/2020;
  • nel caso di Rischio alto e Scenario 4 le indicazioni contenute nell’articolo 3 del dPCM 3/11/2020.

Rischio alto e Scenario 3 (zona arancio)

L’allegato 1 contiene due regioni e, precisamente la Puglia e la Sicilia che da domani dovranno rispettare oltre le misure contenute nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp) anche quelle riportate all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) che consistono:

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
  • nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Rischio alto e Scenario 4 (zona rossa)

L’allegato 2 contiene quattro regioni e, precisamente la Calabria, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d’Aosta  che da domani dovranno rispettare oltre le misure contenute nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp) anche quelle riportate all’articolo 3, comma 4, lettere da a) a i) che consistono:

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
  • nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del dPCM 3/11/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
  • nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del dPCM 3/11/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • nella possibiità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/11/2020;
  • nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le Regioni e le dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana

Da precisare che nelle premesse all’Ordinaza è precisato “Sentiti i Presidente delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta”. Ma sono stati veramente sentiti? Perché alcune dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci fanno pensare i contrario ed infatti il Presidente Musumeci ha dichiarato ieri sera "La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a 'zona arancione' appare assurda e irragionevole. L'ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Speranza, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica" aggiungendo, anche "Un dato per tutti, oggi la Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate a 'zona gialla'. "Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano".

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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