Coronavirus Covid-19: Il testo e le misure urgenti del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Il nuovo dPCM con le misure da adottare per contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha firmato ieri, dopo aver ascoltato le regioni, il nuovo dPCM 13 ottobre 2020 che andrà a sostituire, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il dPCM 7 settembre 2020, la cui validità era stata prorogata al massimo sino al 15 ottobre 2020, così come disposto all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Il cuore del nuovo dPCM 13 ottobre 2020 è l’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che contiene:
- al comma 1 le indicazioni relative all’uso delle mascherine;
- al comma 2 le indicazioni sull’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- al comma 6 le misure da adottare per contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale; si tratta delle misure rilevabili nelle lettere dalla a) alla z) e dalla aa) alla mm) e, tra le tante, segnaliamo quelle di seguito indicate.
Sport individuali e di squadra
Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Sport di contatto
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.
Sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome;
Sale da ballo e discoteche
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
Viaggi di istruzione
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Servizi di ristorazione
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; le predette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
22 allegati al dPCM
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 contiene, poi, i seguenti 22 allegati:
- Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
- Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
- Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse
- Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
- Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche
- Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
- Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19
- Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
- Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali
- Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
- Allegato 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
- Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
- Allegato 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
- Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
- Allegato 17: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera
- Allegato 18: Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
- Allegato 19: Misure igienico-sanitarie
- Allegato 20: Spostamenti da e per l’estero
- Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi
- Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
dPCM 13/10/2020Link Correlati
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