Coronavirus Covid-19: L’autodichiarazione utilizzabile dal 21 dicembre per le deroghe alle limitazioni degli spostamenti
Il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Tornerà di moda dal 21 dicembre al 6 gennaio il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti perché in tutte e tre le norme cui fare riferimento in questo periodo che sono le seguenti:
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158
- dPCM 3 dicembre 2020
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
In tutte e tre i provvedimenti ci sono limitazioni che possono essere disapplicate, in casi particolori con deroghe alle limitazioni relative spostamenti nelle stesse contenute.
Limitazioni di cui al Decreto-legge n. 158/2020
Dal 21 dicembre occorre fare riferimento a quanto precisato nel1’articolo 1, comma 2 del Decreto-legge 2 n. 158/2020 in cui è precisato che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
- nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni.
Nello stesso comma 2 è precisato che:
- restano salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- è, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione è necessario utilizzare il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti.
Limitazioni di cui al dPCM 3 dicembre 2020
Dal 4 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 in cui, nei primi 3 articoli che si rifersicono alle aree gialle, arancioni e rosse sono imposte alcune limitazioni agli spostamenti ed, in particolare:
- nelle aree gialle dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- nelle aree arancioni è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comuni;
- nelle aree rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per gli spostamenti motivati precedentemente individuati e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione è necessario utilizzare il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti.
Limitazioni di cui al Decreto-legge n. 172/2020
Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020 occorre, poi, fare riferimento, in aggiunta precedenti vincoli, anchelimitazioni contenute nell’articolo 1 del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 in cui è precisato che:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 202 sono, altresì, consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ovviamente, come nei casi di cui alle precedenti due norme, per lo spostamento verso le abitazioni private è necessario utilizzare il modulo contenente l’audichiarazione per gli spostamenti.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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