Coronavirus Covid-19: Le Faq del Governo sulle limitazioni previste nel Decreto di Natale
Le regole da rispettare dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio con il cosiddetto Decreto di Natale
Entrano in vigore da domani le regole che devono essere rispettate dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio previste dal Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Si tratta del cosiddetto “Decreto Natale” con cui tuto il terroìitorio nazionale è definto:
- zona rossa nei giorni festivi e prefestivi del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e dell’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 (10 giorni);
- zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (4 giorni).
Successivamente alla pubblicazione del decreto-legge il Governo ha aggiornato le Faq aggiungendo quelle specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 che, qui di seguito proponiamo.
D. Dopo
l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6
gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se
per qualche motivo ci si trova in un’altra
Regione?
R. Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è
sempre un motivo legittimo di spostamento.
D. E sarà
possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per
motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o
necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e
orari.
D. Durante le
feste sarà consentito andare a trovare amici o
parenti?
R. La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al
luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli
spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che
comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la
residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in
vigore prevedono che:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.
D. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
R. qui di seguito le definizioni per i termini precedenti
- Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. - Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. - Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
D. In quali casi
è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C'è un regime speciale nelle
giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
R. Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del
25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute
meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del
periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale"
(decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel
periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli
spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case
sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria
Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo
spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più
comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
Io e il mio
coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o
per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei
raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere
insieme le feste?
R. Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento
coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o
l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.
D. Le regole su
spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide
per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si
trovano il negozio o il ristorante?
R. Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra
area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le
nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale”
(decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto
disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola
distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:
- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” (si veda l’apposita sezione FAQ);
- negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita sezione FAQ).
D. Io e la mia
famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra
regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella
regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro
entro il 6 gennaio?
R. No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa
dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al
luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non
può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro
nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.
Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare
nella seconda casa.
D. I miei
genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa
dalla mia. Posso andare a trovarli per le
feste?
R. No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio
questi spostamenti sono vietati.
D. Posso andare
a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da
solo, per alleviare la sua solitudine durante le
feste?
R. Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito
esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle
ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al
giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo
all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite
massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano
potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri
minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà
genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con
loro convivono.
D. I genitori
separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6
gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per
trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei
provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro
genitore?
R. Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli
motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni.
Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario
consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni
sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si
proviene o ci si deve recare.
D. Ho dei
parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro
comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò
continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno
venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri
figli?
R. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti
sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni
in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la
necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso
comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle
persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria:
di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare
lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente
accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già
assiste.
D. In base alle
disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o
in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono
consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della
stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni
28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono
consentiti gli spostamenti per turismo:
- all'interno dello stesso Comune;
- dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
D. Come posso
sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili
per “motivi di necessità”?
R. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm,
è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata
accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di
accertamento di violazione redatto dall’agente operante può
pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto,
secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689.
D. In caso di
violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti
durante le prossime festività, si applica comunque la consueta
sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
R. Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto
Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione
applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro,
eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene
mediante l’utilizzo di un veicolo.
D. In caso di
accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo
motivato, come posso far valere le mie ragioni?
R. La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e
in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle
variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda
concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che,
per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il
Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il
cittadino che non condivida il verbale di accertamento di
violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire
scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto
dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto-legge 18/12/2020, n. 172Link Correlati
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