Correttivo Codice: stralciato l'elenco delle categorie SIOS
Abrogato l'art. 12 del D.L. n. 47/2014 sulla qualificazione degli operatori per l'esecuzione di lavori rientranti nelle categorie specializzate
Il correttivo al Codice dei Contratti è entrato a gamba tesa del sistema normativo - a tal punto che ancora non si registra un perfetto allineamento rispetto alle disposizioni precedenti, e ulteriore prova ne è anche l’assenza del testo coordinato con il d.Lgs. n. 36/2023.
Codice Appalti 2024: nessun riferimento all'elenco delle categorie SIOS
Un problema di non poco conto, che si aggiunge anche alla necessità, da parte degli operatori, non soltanto di “digerire” le novità, ma anche di applicarle correttamente.
Tra queste, ha destato non poca preoccupazione l’art. 71 del d.Lgs. n. 209/2024 che, con l'abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici"), ischia di creare il caos nel settore delle opere specializzate.
La norma in vigore fino allo scorso 31 dicembre disponeva che:
- Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30 (comma 1);
- In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si
applicano altresì le seguenti disposizioni:
- a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.
Secondo gli operatori e le stazioni appaltanti, l’abrogazione genera un vuoto normativo tale da renderne l’individuazione particolarmente difficile – quando non impossibile - per il progettista l'individuazione delle stesse. Questo perché il Codice non contiene alcuna indicazione di quali siano le categorie Sios e quali categorie siano a qualificazione obbligatoria.
Queste le ipotesi:
- tutte le categorie saranno a qualificazione obbligatoria;
- solo la categoria prevalente sarà a qualificazione obbligatoria, mentre per le scorporabili si potrebbe utilizzare il subappalto qualificante.
Una situazione particolarmente spinosa, sia nella definizione dei bandi di gara che nell’individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure o, ancora, nella definizione dei contratti di avvalimento.
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