Corte di Cassazione: Differenza tra rifiuti e sottoprodotti
Da dove nasce la differenza tra rifiuti e sottoprodotti? Alla legittima domanda risponde la sentenza della Corte di Cassazione n. 41607 del 13 settembre 2017...
Da dove nasce la differenza tra rifiuti e sottoprodotti? Alla legittima domanda risponde la sentenza della Corte di Cassazione n. 41607 del 13 settembre 2017 in cui è precisato, a chiare lettere, che sono sottoprodotti quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi ed è la certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza.
La Corte di Cassazione ha, poi, nella sentenza precisato che “la mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di disfarsene e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come sottoprodotto. Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia la mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione”.
La Corte si è, poi, soffermata sull’articolo 256, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 precisando che il reato previsto nel citato articolo può essere consumato da chiunque ponga in essere una delle condotte in detta norma previste, non necessariamente solo da chi svolga in modo esclusivo e prevalente le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e così via. Come costantemente insegnato dalla stessa Corte, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza 13 settembre 2017, n. 41607IL NOTIZIOMETRO