Credito di imposta e contratti di locazione: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Credito di imposta e contratti di locazione. Vale lo stesso se non esiste una firma tra locatario e locatore? Chiarisce i dubbi l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 120/2021.
I dubbi di una società
I dubbi sono di una società che lavora all'interno di un immobile di proprietà di un'amministrazione comunale. Il rapporto è stato definito con una concessione scaduta cinque anni fa e non rinnovata "per motivi non attinenti alla società". Solo qualche mese fa l'amministrazione comunale ha dato la possibilità alla società di rinnovare la concessione e quindi continuare a rimanere in affitto in quel locale. Concessione che, vista anche la crisi da Covid-19, non è ancora stata siglata. La società, però, precisa di aver pagato i canoni di locazione anche per mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e che provvederà a pagare i mesi restanti del 2020. Per questo chiede se ha diritto al credito di imposta, non essendoci un contratto formale.
Cosa dice il Decreto Rilancio
Per approfondire l'argomento, analizziamo l'articolo 28 del decreto legge n. 34/2020, conosciuto come Decreto Rilancio. Questo prevede un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Una normativa nata per contenere "gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e destinata "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Credito di imposta, a chi si applica
Come detto il credito di imposta è riservato ai "soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto rilancio" per "i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda". Può essere dato per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; oppure dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Nella legge di conversione, la n. 77/2020 viene riconosciuto il credito d'imposta nella misura del 20 e del 10 per cento, alle "imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore".
Credito di imposta, occhio ai mesi di riferimento
Il credito di imposta viene commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".
Se diventa "assimilato" ai contratti
La finalità del provvedimento, spiegano dall'Agenzia delle Entrate, è quella di "contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche". Per questo, spiegano gli uffici, tenuto conto di questi passaggi previsti dalla normativa, il rapporto tra la società e l'amministrazione comunale "da cui scaturisce l'obbligo di pagamento dell'indennità", può essere assimilato ai contratti "di locazione, di leasing o di concessione di immobili" previsti dal Decreto Rilancio. Quindi, dicono dall'Agenzia, "la società istante può fruire del credito d'imposta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in assenza di un contratto di concessione vigente per l'occupazione "sine titulo" di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di concessione che ha espletato i suoi effetti sino al 31 dicembre 2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2021, n. 120IL NOTIZIOMETRO