Crollo Ponte Morandi: niente indennità aggiuntive di esproprio ai proprietari non residenti il giorno del crollo
Legittima la delibera del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera che dispone il riconoscimento delle indennità aggiuntive prev...
Legittima la delibera del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera che dispone il riconoscimento delle indennità aggiuntive previste dal PRIS approvato sulla base della Legge della Regione Liguria n. 39 del 2007 solo ai pieni proprietari che, alla data del crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018), erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero.
Lo ha chiarito la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la Sentenza 1 luglio 2019, n. 583 che ha rigettato il ricorso presentato per l'accertamento del diritto a percepire tutti i corrispettivi indicati nell'art. 1-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 109/2018, come convertito in Legge n. 130/2018 e per la conseguente condanna al relativo pagamento e, per quanto necessario, per la disapplicazione e/o l'annullamento di tutti gli eventuali atti che avessero escluso il diritto dei proprietari di percepire i corrispettivi aggiuntivi all'indennità di esproprio.
In particolare, l'art. 1-bis, comma 2 del D.L. n. 109/2018 ha previsto tre tipologie di indennità:
- l’indennità di euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell’immobile, delle spese per l’acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa;
- l’indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000;
- l’indennità per l’improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
Il decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera n. 14 del 5 dicembre 2018 ha, però, disposto che non vengano riconosciute le indennità aggiuntive previste dal PRIS ai pieni proprietari che, alla data del 14 agosto 2018, non erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero. Il ricorso è stato presentato proprio per contrastare tale interpretazione fondata, secondo la ricorrente, su di una lettura interpolativa, restrittiva ed illegittima delle norme che vengono in rilievo, e agisce per l’accertamento del diritto a percepire i corrispettivi aggiuntivi.
Il TAR ha, però, confermato quanto disposto dal decreto del Commissario straordinario per il quale due delle voci riconosciute come indennizzi erano specificamente rivolte a mitigare gli effetti di un abbandono immediato della casa di abitazione da un giorno all’altro, con chiari fini di tutela sociale. Secondo i giudici di primo grado le tre indennità non rivestono una finalità genericamente indennitaria della proprietà (finalità cui provvedono ordinariamente le disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001), ma di speciale tutela sociale - così come fatto palese dalla rubrica della norma (“Misure per la tutela del diritto all'abitazione”) e dalla rubrica dell’art. 6, l. reg. Liguria n. 39 del 2007 (“Garanzie di tutela sociale”), cui rinvia la norma statale - della proprietà “dell’abitazione” (art. 47, comma 2, Cost.), cioè dell’immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Liguria 1 luglio 2019, n. 583IL NOTIZIOMETRO