Crollo edifici: le responsabilità di progettista e collaudatore

Nel caso di cedimento e successivo crollo di un edificio, come devono essere ripartite le responsabilità tra impresa costruttrice, progettista e collaudatore...

06/12/2019

Nel caso di cedimento e successivo crollo di un edificio, come devono essere ripartite le responsabilità tra impresa costruttrice, progettista e collaudatore?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25780/2019 che ha confermato una precedente decisione della Corte di Appello con la quale sono stati ritenuti responsabili del crollo dell'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, sia la società costruttrice che gli professionisti (in solido) che hanno partecipato come progettisti e collaudatori dell'opera.

Il ricorso in cassazione dei professionisti mira a far ritenere errata l'affermazione della Corte di Appello secondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con quella degli altri autori del danno.

Gli ermellini hanno ricordato che per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, del codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.

Secondo la Suprema Corte ciò che conta è l'unicità del fatto dannoso e non l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento. Correttamente, dunque, è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo evento, ossia al crollo di un edificio, poco importando che il titolo di tale contributo possa dirsi diverso.

In conclusione, nel caso di un crollo causato da condotte diversamente imputabili a due soggetti, le responsabilità sono da attribuirsi ad entrambi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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