DAL CNA RICHIESTA DI PROROGA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TUSL

Mentre lo scorso 16 maggio è entrato in vigore interamente il Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), arrivano già le prime critiche all’applicazione co...

19/05/2009
Mentre lo scorso 16 maggio è entrato in vigore interamente il Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), arrivano già le prime critiche all’applicazione completa del provvedimento che, come più volte sostenuto dal governo, sarà rivisitato entro la metà del prossimo agosto.

Come sostenuto, infatti, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media (CNA), interpretando le numerose difficoltà incontrate dalle aziende nell’adempimento delle scadenze previste dal Dlgs 81/2008, è stato rinnovato al Governo l’invito affinché venga adottato un atto di proroga fino a coprire il periodo di vacanza legislativa. La mancata proroga porrebbe migliaia di piccole imprese nelle condizioni di fronteggiare costose procedure valide solo per un periodo di 90 giorni, senza peraltro che questo possa incidere positivamente sui livelli di sicurezza dei lavoratori.

Ricordiamo che gli obblighi previsti dallo stesso decreto sono entrati in vigore lo scorso 16 maggio e che nel frattempo l’Esecutivo si sta accingendo a modificare la normativa in ottemperanza ad una previsione della stessa legge, per rendere quest’ultima applicabile a tutte le imprese, correggendone le numerose imprecisioni. Il 16 maggio 2009 sono entrati, infatti, in vigore gli adempimenti relativi al Testo unico, i cui termini erano stati prorogati dal decreto cosiddetto “milleproroghe”, ma ricordiamo anche che nel frattempo è in discussione uno schema di decreto recante modifiche ed integrazioni al Testo unico, volte a modificare la normativa, per rendere quest’ultima applicabile a tutte le imprese, correggendone le numerose imprecisioni. Ricordiamo gli adempimenti entrati in vigore:
  • comunicazione all`Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
  • divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
  • valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
La CNA ha, dunque, invitato tutte le imprese a provvedere agli adempimenti previsti, rivolgendosi alle associazioni territoriali per le necessarie consulenze. Contestualmente la Confederazione ha rivolto un invito agli organi di vigilanza affinché tengano conto della incresciosa situazione in cui le imprese si sono venute a trovare e appoggiare le buone prassi aziendali, anche a prescindere dalle scadenze.

Ricordiamo, infine, che in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/2008, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 aprile scorso, ha esaminato il provvedimento rendendo parere negativo (vedi notizia)

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