DAL CTR DI GENOVA IL VIA AI RIMBORSI DELLA IMPOSTA VERSATA

La quarta sezione della Commissione tributaria regionale di Genova con la sentenza n. 77/08, depositata lo scorso 8 luglio ha rigettato un ricorso dell’Agenz...

03/09/2008
La quarta sezione della Commissione tributaria regionale di Genova con la sentenza n. 77/08, depositata lo scorso 8 luglio ha rigettato un ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la delibera della Commissione provinciale a cui si era rivolto il contribuente contro il diniego dell’Ufficio, manifestato con il silenzio, alla restituzione dell’IRAP versata.
I giudici della commissione tributaria hanno stabilito che anche gli ingegneri che non facciano parte di una organizzazione professionale ma che lavorano in proprio possono essere esonerati dal versamento dell’IRAP purché tutti i mezzi di cui si avvalgono per svolgere il proprio lavoro costituiscano un mero ausilio all’attività personale e siano simili a quelli utilizzati da altre categorie di lavoratori.

La decisone della Commissione tributaria è fondata sul fatto che mancando un’autonoma organizzazione a sostegno dell’attività lavorativa mancano anche gli elementi necessari per configurare il presupposto dell’IRAP.
I giudici, riferendosi alla sentenza della Cassazione n. 3676 del 16 febbraio 2007 in cui viene precisato che ogni singolo caso deve essere valutato qualora il contribuente sia “sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione” e non inserito “in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse” oppure che impieghi “beni strumentali eccedenti” rispetto al minimo indispensabile e che si avvalga “in modo non occasionale di lavoro altrui”.
D’altra parte, ricordano i giudici, che nelle attività professionali la valutazione dei livelli minimi di strumentazione necessaria deve tenere conto dello “specifico contesto scientifico e/o tecnologico” e che per avere l’obbligo al versamento dell’IRAP è necessario avere “un'organizzazione dotata di un minimo d'autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva del contribuente stesso”.
Cosa che non accade quando l 'attività, in assenza del libero professionista resta chiusa per ferie.

A cura di Paolo Oreto
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