DATA DI NASCITA SUI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO
Il Ministero del Lavoro con la risposta del 3 ottobre scorso fornita all’interpello n. 41 dell’ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettr...
Il Ministero del Lavoro con la risposta del 3 ottobre scorso
fornita all’interpello n. 41 dell’ANIE - Federazione
Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ha precisato,
ribadendo la propria precedente circolare n. 29/2006, che il
tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili deve
riportare, tra gli elementi identificativi, anche la data di
nascita; per motivi di sicurezza sul lavoro e di lotta al
lavoro sommerso nell’edilizia, infatti, l’indicazione di questo
elemento non è “sproporzionata” e, quindi, non può essere omessa
nonostante il parere espresso dal Garante della privacy, secondo
cui la data di nascita del personale a contatto con l’utenza non
sarebbe “pertinente” con la finalità della norma, che è quella di
trasparenza e correttezza verso il pubblico.
Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello precisa che “La tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a opera del legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché costituzionalmente protetta - posta come termine di paragone; la maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa”. E, per il Ministero, l’indicazione della data di nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia risponde in modo “costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del legislatore” che, nello specifico, possono riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella lotta al lavoro sommerso.
Nella risposta all’interpello viene, dunque, confermato il contenuto della circolare n. 29/2006 in cui era stato precisato che “i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro”.
Nella risposta all’interpello, viene anche precisato che:
Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello precisa che “La tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a opera del legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché costituzionalmente protetta - posta come termine di paragone; la maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa”. E, per il Ministero, l’indicazione della data di nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia risponde in modo “costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del legislatore” che, nello specifico, possono riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella lotta al lavoro sommerso.
Nella risposta all’interpello viene, dunque, confermato il contenuto della circolare n. 29/2006 in cui era stato precisato che “i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro”.
Nella risposta all’interpello, viene anche precisato che:
- l’obbligo della tessera di riconoscimento dei lavoratori è nato con l’articolo 36-bis, comma 3 decreto-legge. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 in cui viene disposto che “nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento”;
- in riferimento a quanto previsto al comma 4 del citato articolo 36-bis “i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”;
- che il Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4, del decreto legge. n. 223/2006 – vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro – è strutturato sul modello del “vecchio” libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere trascritti gli estremi (dati anagrafici) del personale giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dell’art. 36 bis.
A cura di Paolo
Oreto
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