DDL Concorrenza e società di ingegneria: Pesanti critiche della Rete Professioni Tecniche
Dopo l’approvazione da parte del Senato della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Rete delle professioni tecniche ritiene che si sia trattato d...
Dopo l’approvazione da parte del Senato della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Rete delle professioni tecniche ritiene che si sia trattato di una forzatura, con una richiesta frettolosa e immotivata del voto di fiducia ed abbia impedito al Parlamento di porre in essere i necessari aggiustamenti al provvedimento. Pesanti critiche sull’articolo 55 del provvedimento che reca una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. Per la Rete delle professioni tecniche si tratta di un vero e proprio condono che con un vero e proprio colpo di spugna, sana migliaia di contratti illegittimi sottoscritti dal 1997 ad oggi in violazione delle leggi esistenti.
La Rete Professioni Tecniche afferma di non essersi mai dichiarata contraria all’ingresso delle società di ingegneria nel mercato dei lavori privati, riconoscendone l’utilità a fronte di una normativa che non favorisce la costituzione di società tra professionisti. Tuttavia, ha sempre chiesto eguali condizioni di partenza per i soggetti che operano nello stesso mercato, per impedire che si creino delle posizioni dominanti, per tutelare la dignità della professione, il lavoro di centinaia di migliaia di liberi professionisti, e soprattutto per salvaguardare i diritti di milioni di semplici cittadini committenti.
“Non abbiamo chiesto né riserve di mercato, né privilegi di corporazione - afferma la RPT - ma semplicemente un intervento migliorativo, possibilmente in accordo con chi asserisce di rappresentare, certo in piccola minoranza, le società di ingegneria, finalizzato a rendere la norma più confacente al mercato in cui andrà applicata, e davvero utile ad una libera, ampia e benefica concorrenza”.
Ricordiamo che con il citato articolo 55 sarà consentito di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Inoltre, è previsto che le medesime società siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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