DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 reca...

04/12/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 recante “Documento unico di regolarità contributiva.” Il decreto consta di 10 articoli e di un allegato e che entrerà in vigore il prossimo 30 dicembre
Con l’articolo 1 vengono definiti i soggetti obbligati al possesso del DURC che rientrano nelle seguenti due categorie:
- datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- datori di lavoro e lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Nell’articolo 2 dedicato ai soggetti tenuti al rilascio del DURC viene precisato che il DURC è rilasciato dall’INPS e dall'INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva sono rilasciati anche, previa convenzione, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con l’articolo 3 viene precisato che il DURC deve essere richiesto di norma con strumenti informatici dal consulente del lavoro o, nell’ambito degli appalti pubblici, può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

Il DURC che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, anche la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili deve contenere:
  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  • l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
  • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  • la data di rilascio del documento;
  • il nominativo del responsabile del procedimento.
La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  • correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
  • inesistenza di inadempienze in atto.
La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
  • richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
  • sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
  • versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
  • dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
  • richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Infine nell’articolo 9 viene precisato che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

A cura di Paolo Oreto
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