DECRETO LEGISLATIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA

Sulla supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 rec...

02/02/2007
Sulla supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Il decreto legislativo modifica alcune parti della normativa di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, alla luce della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile. L'obiettivo dichiarato è quello di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia; sono di particolare importanza le innovazioni in materia di certificazione energetica degli edifici (che diventa oltretutto condizione per accedere a incentivi e agevolazioni fiscali), nonché la previsione che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.

Il Decreto legislativo composto da 10 articoli, otto dei quali modificano il precedente articolato del decreto legislativo n. 192/2005 comprende anche i seguenti allegati:
  • Allegato A- Ulteriori definizioni
  • Allegato C- Requisiti energetici degli edifici
  • Allegato E- Relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/1991
  • Allegato F- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW
  • Allegato G- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW
  • Allegato H- Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
  • Allegato I- Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici
  • Allegato L- Regime transitorio per esercizio di manutenzione degli impianti termici
  • Allegato M- Norme tecniche
Ricordiamo tra le modifiche introdotte quelle di cui:
  • all’articolo 3, comma 1 che modifica il comma 2 dell’articolo 8 del dlgs n. 192/2005 nel senso che “La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.”;
  • all’articolo 6, comma 1, lettera d) che modifica il comma 4 dell’articolo 15 del dlgs n. 192/2005 nel senso che “Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.”.


  • A cura di Paolo Oreto
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