DEFINITE LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE
Con le delibere n. 88/07, n. 89/07 e n. 90/07 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di ...
Con le delibere n. 88/07, n. 89/07 e n. 90/07 l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha introdotto nuove misure a
favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica e
per l’attuazione del sistema di incentivi al fotovoltaico relativi
al decreto ministeriale 19 Febbraio 2007.
I provvedimenti dell’Autorità stabiliscono le procedure e le condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta.
In particolare, con la delibera n. 89/07 viene definito:
- un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione;
- una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.
La delibera n. 88/07 definisce criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi).
Ma la parte più significativa è contenuta nella delibera n. 90/07 che definisce, finalmente, le regole che consentiranno l’avvio operativo del nuovo conto energia per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 19 febbraio 2007.
Secondo quanto stabilito dall’Allegato A della delibera n. 90/07, la tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi per venti anni a partire:
a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Per quanto concerne il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio:
- nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
L’Allegato A definisce, inoltre, gli obblighi che il soggetto responsabile è tenuto a rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, tra i quali: - non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
- consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo; - comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza. L’obiettivo dichiarato nel nuovo sistema di incentivi è quello di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica (allo stato attuale ammonta a 50 MW circa). Per arrivare a questo obiettivo, l’AEEG, in collaborazione con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha definito le procedure che devono essere seguite per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
I provvedimenti dell’Autorità stabiliscono le procedure e le condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta.
In particolare, con la delibera n. 89/07 viene definito:
- un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione;
- una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.
La delibera n. 88/07 definisce criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi).
Ma la parte più significativa è contenuta nella delibera n. 90/07 che definisce, finalmente, le regole che consentiranno l’avvio operativo del nuovo conto energia per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 19 febbraio 2007.
Secondo quanto stabilito dall’Allegato A della delibera n. 90/07, la tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi per venti anni a partire:
a) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Per quanto concerne il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio:
- nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
L’Allegato A definisce, inoltre, gli obblighi che il soggetto responsabile è tenuto a rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, tra i quali: - non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
- consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo; - comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza. L’obiettivo dichiarato nel nuovo sistema di incentivi è quello di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica (allo stato attuale ammonta a 50 MW circa). Per arrivare a questo obiettivo, l’AEEG, in collaborazione con il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha definito le procedure che devono essere seguite per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
A cura di Gianluca
Oreto
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