DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE

L'Agenzia dell'Entrate con Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008 ha espresso parere favorevole sui quesiti espressi da una società srl in tema di detrazione p...

28/05/2008
L'Agenzia dell'Entrate con Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008 ha espresso parere favorevole sui quesiti espressi da una società srl in tema di detrazione per canoni di locazione.
Il quesito manifestato è appunto sull'applicabilità della detrazione per canoni di locazione, prevista in favore dei "… soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale…", nelle seguenti ipotesi:
  • a) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
  • b) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
  • c) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla legge 431/1998;
  • d) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge 359/1992).
Secondo l'interpretazione della società la detrazione può essere utilizzata in tutte le 4 precedenti ipotesi ed in particolar modo:
  • in relazione ai casi sub a) e b), il contratto deve ritenersi rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2 della medesima legge;
  • in relazione ai casi sub c) e d), il mancato richiamo alla Legge 431/1998 ovvero il richiamo alla normativa previgente non esclude che il contratto, concluso in vigenza della Legge 431/1998, sia comunque da essa disciplinato.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 [Legge Finanziaria per il 2008] con l'inserimento, nell'art. 16 del TUIR, del comma 01, ha previsto la detrazione dei canoni di locazione in favore dei "…soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.".
Con l'introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies nell'art. 16 del TUIR, sempre ad opera della Legge Finanziaria per il 2008, il legislatore ha voluto disciplinare e armonizzare la fruizione delle detrazioni previste, disponendo che esse:
  • non sono tra loro cumulabili; è riconosciuto al contribuente il diritto di fruire, a sua scelta, della detrazione più favorevole;
  • sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo per tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Sulla base del quadro normativo illustrato si ritiene che, per le prime due ipotesi a) e b), possa essere condivisa la tesi proposta dal società, dal momento che è lo stesso comma 6 dell'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che "I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.".

Per quanto riguarda le altre due ipotesi c) e d) si osserva che l'art. 1362 del c.c. prevede che "…si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.".

Ne consegue che il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest'ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem.


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