DETRAZIONI 55%: COMUNICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER CHI INIZIA E CONCLUDE I LAVORI NELLO STESSO ANNO D'IMPOSTA

Come già anticipato in un nostro precedente articolo, lo scorso 6 maggio l'Agenzia delle Entrate ha, finalmente, approvato, tramite il provvedimento n.57639,...

01/06/2009
Come già anticipato in un nostro precedente articolo, lo scorso 6 maggio l'Agenzia delle Entrate ha, finalmente, approvato, tramite il provvedimento n.57639, il modello di comunicazione per poter accedere alla detrazione d'imposta del 55%. Il Provvedimento era atteso da parecchio tempo in quanto il modello allegato allo stesso era previsto dall'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in cui era precisato che doveva essere approvato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Non tutti i richiedenti sono tenuti a presentate la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ma solo in caso di lavori che si protraggano per più di un anno e solo se sono state affrontate delle spese nei due o più anni d'imposta. Chi inizia e conclude i lavori di riqualificazione entro lo stesso anno d'imposta (che coincide con l'anno solare) può accedere alla detrazione senza mandare comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, invece, il caso più frequente di lavori che si protraggono per più di un anno e con spese sostenute per ogni anno d'imposta, va inviata un comunicazione per ogni anno d'imposta.

Ricordiamo che le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese e, pertanto, le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall'anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 31 marzo 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

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