DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO
La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge27 dicembre 2006, n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27...
La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge27 dicembre 2006,
n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta
ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350
dell’articolo 1, prevede alcune agevolazioni tributarie per alcuni
tipi di interventi per il risparmio energetico negli edifici, tra i
quali:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.
Le tipologie di intervento previste sono:
Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.
Le tipologie di intervento previste sono:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti nell’allegato C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo n. 192/2005 con un valore massimo della detrazione non superiore a 100.000 euro;
- interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittana termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge n. 292/2006 con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
- interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, per usi industriali o per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con un valore massimo della detrazione non superiore a 30.000 euro.
Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:
- dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni;
- del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, e successive modificazioni;
- del decreto che i Ministeri, dell’economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico, emaneranno entro il 28 febbraio 2007,
- un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica con la precisazione che l’acquisizione della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192/2005, può essere acquisita soltanto se la stessa se la stessa è stata introdotta dalla regione o dall’ente locale mentre negli altri casi basta un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che riporti per l’edificio o per l’unità immobiliare i valori di fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per edifici di nuova costruzione.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
Finanziaria 2007 .pdf Tab. 1 D.Lgs. n. 192/2005 .pdf Tab. 3 Legge. n. 292/2006 .pdf Finanziaria 2007 (1-64) .pdf Finanziaria 2007 (65-129) .pdf Finanziaria 2007 (130-194) .pdf Finanziaria 2007 (195-259) .pdf Finanziaria 2007 (260-345) .pdfLink Correlati
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