DICHIARAZIONE ART. 90 DPR 554/1999
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture interviene, con il Parere n. 1 del 20 settembre scorso, su un problema soll...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture interviene, con il Parere n. 1 del 20
settembre scorso, su un problema sollevato da
un’amministrazione comunale e relativo alla mancata
presentazione da parte delle imprese concorrenti della
dichiarazione richiesta al punto o) del disciplinare di gara
con la quale, ai sensi dell’articolo 90, comma 5 del d.P.R.
554/1999, il concorrente attesta di prendere atto che le
indicazioni delle voci e delle quantità riportate nel documento
“Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori”, relativamente alla parte dei lavori e
delle forniture convenute “a corpo”, non ha effetto sull’importo
complessivo dell’offerta, essendo il prezzo convenuto fisso ed
invariabile.
Deve essere precisato che il disciplinare di gara invitava i concorrenti a presentare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi richieste utilizzando gli schemi contenuti nei modelli forniti dalla stazione appaltante, da reperirsi sul sito informatico della stessa puntualizzando che “la domanda di ammissione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni richieste nei precedenti punti da 1) a 20), potranno anche non essere del tutto conformi ai suddetti modelli predisposti dalla stazione appaltante (è ammessa la sola difformità di forma) ma dovranno, a pena di esclusione, contenere quanto previsto nei predetti punti (non è ammessa carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante)”.
Tuttavia, detti schemi (comprensivi di quello per la formulazione dell’offerta) non riportavano la dichiarazione di cui al punto o) del disciplinare.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti, con il citato parere n. 1 del 20 settembre scorso, “preso atto che la stazione appaltante ha redatto la lex specialis di gara in ossequio al citato dettato normativo, si deve rilevare che l’aver predisposto modelli di dichiarazioni non coerenti con la disciplina di gara, ed in particolare la precisazione secondo la quale, in caso di utilizzo di modelli difformi sotto il profilo formale da quelli indicati dall’Amministrazione, “non è ammessa carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante”, ha generato nei concorrenti convincimenti non esatti e fuorvianti”e ricordando la propria deliberazione n. 98/2006, ha precisato che, nel caso in cui il comportamento dell’Amministrazione abbia indotto in errore taluni partecipanti alla gara, è onere della stessa chiedere integrazione documentale per ovviare all’errore scusabile ingenerato nei concorrenti dal modello di istanza ovvero di dichiarazione, nel rispetto del principio della tutela dell’affidamento; ha, altresì, precisato che non può essere consentito (vedi deliberazione n. 166/2007) che l’errore dell’Amministrazione si risolva in un danno del concorrente.
L’Autorità conclude ritenendo che:
Deve essere precisato che il disciplinare di gara invitava i concorrenti a presentare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi richieste utilizzando gli schemi contenuti nei modelli forniti dalla stazione appaltante, da reperirsi sul sito informatico della stessa puntualizzando che “la domanda di ammissione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni richieste nei precedenti punti da 1) a 20), potranno anche non essere del tutto conformi ai suddetti modelli predisposti dalla stazione appaltante (è ammessa la sola difformità di forma) ma dovranno, a pena di esclusione, contenere quanto previsto nei predetti punti (non è ammessa carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante)”.
Tuttavia, detti schemi (comprensivi di quello per la formulazione dell’offerta) non riportavano la dichiarazione di cui al punto o) del disciplinare.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti, con il citato parere n. 1 del 20 settembre scorso, “preso atto che la stazione appaltante ha redatto la lex specialis di gara in ossequio al citato dettato normativo, si deve rilevare che l’aver predisposto modelli di dichiarazioni non coerenti con la disciplina di gara, ed in particolare la precisazione secondo la quale, in caso di utilizzo di modelli difformi sotto il profilo formale da quelli indicati dall’Amministrazione, “non è ammessa carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante”, ha generato nei concorrenti convincimenti non esatti e fuorvianti”e ricordando la propria deliberazione n. 98/2006, ha precisato che, nel caso in cui il comportamento dell’Amministrazione abbia indotto in errore taluni partecipanti alla gara, è onere della stessa chiedere integrazione documentale per ovviare all’errore scusabile ingenerato nei concorrenti dal modello di istanza ovvero di dichiarazione, nel rispetto del principio della tutela dell’affidamento; ha, altresì, precisato che non può essere consentito (vedi deliberazione n. 166/2007) che l’errore dell’Amministrazione si risolva in un danno del concorrente.
L’Autorità conclude ritenendo che:
- è conforme al principio della più ampia partecipazione delle imprese, l'ammissione alla gara delle imprese che hanno presentato le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara di che trattasi, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, anche se lo stesso presenta elementi di difformità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara;
- la Stazione appaltante deve procedere alla richiesta di integrazione documentale.
A cura di Paolo
Oreto
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