DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Mentre l’interesse di quasi tutti gli operatori si è concentrato sull’articolo 13 (documentazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 genn...
Mentre l’interesse di quasi tutti gli operatori si è concentrato
sull’articolo 13 (documentazione) del decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
relativo al nuovo Regolamento sugli impianti, non sono stati
attenti nella stessa maniera ad i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8
quì di seguito riportati:
“3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.”.
Ora, mentre è quasi del tutto scontato che un immobile di nuova costruzione sia dotato della dichiarazione di conformità dell’impianto, è molto semplice che immobili costruiti parecchi anni orsono non siano in possesso di tale documento e deve essere chiaro che sia nel caso di trasferimento di immobile che nel caso di locazione, il nuovo proprietario o il conduttore dell’immobile, per potere effettuare la richiesta di una nuova fornitura o per la variazione della portata termica di gas o per la richiesta di nuovi allacciamenti o nel caso di impianti elettrici di aumento di potenza impegnata con raggiungimento della potenza di 6 kw, deve allegare alla richiesta o la dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto o la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6 dello stesso decreto.
E’ ovvio, quindi, che mentre è possibile derogare esplicitamente, come è possibile evincere dai chiarimenti del Consiglio nazionale del Notariato e dal Ministero dello sviluppo economico, con opportune clausole nell’atto di vendita o nel contratto di locazione, ad allegare all’atto di trasferimento stesso dell’immobile o al contratto di locazione la copia della dichiarazione di conformità dell’impianto ovvero la dichiarazione di rispondenza dello stesso, deve essere nello stesso modo chiaro che o il nuovo proprietario o l’inquilino avranno l’obbligo di presentare tali documentazioni alle aziende erogatrici dei servizi di acqua, luce e gas, per richiedere i relativi allacciamenti o per aumentare le potenze esistenti.
Dovranno, quindi, procedere ad incaricare un tecnico per la redazione della dichiarazione di rispondenza e mentre al decreto è allegato un fac-simile della dichiarazione di conformità, non vi è alcuna indicazione sulla dichiarazione di rispondenza che dovrà, di fatto, certificare la conformità degli impianti alle norme in vigore al momento della realizzazione o della modifica dell’impianto.
Deve essere, altresì, chiaro che nel caso in cui il nuovo proprietario o l’inquilino non producano uno dei due documenti necessari entro 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura stessa.
“3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.”.
Ora, mentre è quasi del tutto scontato che un immobile di nuova costruzione sia dotato della dichiarazione di conformità dell’impianto, è molto semplice che immobili costruiti parecchi anni orsono non siano in possesso di tale documento e deve essere chiaro che sia nel caso di trasferimento di immobile che nel caso di locazione, il nuovo proprietario o il conduttore dell’immobile, per potere effettuare la richiesta di una nuova fornitura o per la variazione della portata termica di gas o per la richiesta di nuovi allacciamenti o nel caso di impianti elettrici di aumento di potenza impegnata con raggiungimento della potenza di 6 kw, deve allegare alla richiesta o la dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto o la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6 dello stesso decreto.
E’ ovvio, quindi, che mentre è possibile derogare esplicitamente, come è possibile evincere dai chiarimenti del Consiglio nazionale del Notariato e dal Ministero dello sviluppo economico, con opportune clausole nell’atto di vendita o nel contratto di locazione, ad allegare all’atto di trasferimento stesso dell’immobile o al contratto di locazione la copia della dichiarazione di conformità dell’impianto ovvero la dichiarazione di rispondenza dello stesso, deve essere nello stesso modo chiaro che o il nuovo proprietario o l’inquilino avranno l’obbligo di presentare tali documentazioni alle aziende erogatrici dei servizi di acqua, luce e gas, per richiedere i relativi allacciamenti o per aumentare le potenze esistenti.
Dovranno, quindi, procedere ad incaricare un tecnico per la redazione della dichiarazione di rispondenza e mentre al decreto è allegato un fac-simile della dichiarazione di conformità, non vi è alcuna indicazione sulla dichiarazione di rispondenza che dovrà, di fatto, certificare la conformità degli impianti alle norme in vigore al momento della realizzazione o della modifica dell’impianto.
Deve essere, altresì, chiaro che nel caso in cui il nuovo proprietario o l’inquilino non producano uno dei due documenti necessari entro 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura stessa.
A cura di Paolo
Oreto
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