DIRETTIVA SACCONI

E’ stata firmata il 18 settembre scorso la Direttiva del Ministro Maurizio Sacconi in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza (ex art. 2, comma ...

25/09/2008
E’ stata firmata il 18 settembre scorso la Direttiva del Ministro Maurizio Sacconi in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza (ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 2004).
Il testo è in corso di registrazione presso gli organi di controllo e prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito dell’eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), intende rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

La nuova direttiva richiama la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve essere diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico.
Nella direttiva sono contenuti i seguenti capitoli:
  • Programmazione
  • Richieste di intervento e conciliazione monocratica
  • Accesso ispettivo e verbalizzazione
  • Modalità di accertamento (verifiche sui rapporti di lavoro flessibile, vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori, vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
  • Diffida accertativi
  • Sussidi e indennità pubbliche
  • Prevenzione, promozione e trasparenza della azione ispettiva
Nella direttiva viene precisato che il personale ispettivo e di vigilanza non può trascurare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i profili legati alla attività di verifica e ispezione in senso stretto, ma neppure quelli, altrettanto fondamentali nell’impianto del decreto legislativo n. 124 del 2004, di prevenzione, promozione e informazione che a esso sono stati affidati dalla legge.
Ovviamente, il conseguimento dell’obiettivo prefisso dipenderà non soltanto dalla competenza tecnica e dalla professionalità degli ispettori nell’applicare fedelmente leggi e regolamenti, secondo le linee guida e gli indirizzi forniti dal livello centrale ma anche dalla capacità di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale dell’ispettore. Il tutto in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere, secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità sull’intero territorio nazionale, che potranno utilmente essere esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore.
A cura di Paolo Oreto
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