DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA
Con la deliberazione 26 febbraio 2007, n. 40/07, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha avviato un procedimento in materia d...
Con la deliberazione 26 febbraio 2007, n. 40/07,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) ha avviato un procedimento in materia di valutazione
dell’impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai
fini dell’aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto
di pertinenza dell’Autorità rilevando la necessità di
urgente completamento della disciplina afferente, tra
l’altro, alla misura dell’energia elettrica
prodotta ai fini dell’attuazione degli schemi di
incentivazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e della
cogenerazione ad alto rendimento.
La vigente normativa prevede regole per il servizio di misura dell’energia elettrica immessa e prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi (deliberazione dell’Autorità n. 05/04) e, con riferimento all’energia elettrica prodotta, solo per gli impianti di produzione fotovoltaici ammessi al beneficio degli incentivi di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (deliberazione dell’Autorità n. 188/05 e sue successive modifiche e integrazioni).
Infatti, le disposizioni in materia di promozione dell’energia prodotta mediante trasformazione fotovoltaica della fonte solare prevedono l’erogazione di incentivi proporzionali all’energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione, anche nei casi in cui l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per i consumi delle utenze interne e, pertanto, non sia immessa in rete.
La misura della produzione di energia elettrica risulta necessaria anche per il rilascio dei certificati verdi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03.
Infatti, l’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005, stabilisce che il diritto ai certificati verdi è assegnato alla produzione netta di energia elettrica degli impianti muniti della qualifica richiesta (qualifica IAFR).
Il presente documento di consultazione, redatto in forma di schema di provvedimento, reca gli orientamenti dell’Autorità che, prendendo spunto dalla disciplina prevista nella deliberazione dell’Autorità n. 188/05 per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, sono finalizzati alla definizione di regole generali applicabili a tutti i casi in cui la misura dell’energia elettrica prodotta risulti necessaria per l’attuazione di una disposizione normativa.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, pertanto, il presente schema di provvedimento troverebbe applicazione:
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 26 marzo 2007.
Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti Rinnovabili, Produzione di energia e Impatto Ambientale
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 0265565336
fax 0265565222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fonte Autorità per l’energia elettrica e il gas
La vigente normativa prevede regole per il servizio di misura dell’energia elettrica immessa e prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi (deliberazione dell’Autorità n. 05/04) e, con riferimento all’energia elettrica prodotta, solo per gli impianti di produzione fotovoltaici ammessi al beneficio degli incentivi di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (deliberazione dell’Autorità n. 188/05 e sue successive modifiche e integrazioni).
Infatti, le disposizioni in materia di promozione dell’energia prodotta mediante trasformazione fotovoltaica della fonte solare prevedono l’erogazione di incentivi proporzionali all’energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione, anche nei casi in cui l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per i consumi delle utenze interne e, pertanto, non sia immessa in rete.
La misura della produzione di energia elettrica risulta necessaria anche per il rilascio dei certificati verdi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03.
Infatti, l’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005, stabilisce che il diritto ai certificati verdi è assegnato alla produzione netta di energia elettrica degli impianti muniti della qualifica richiesta (qualifica IAFR).
Il presente documento di consultazione, redatto in forma di schema di provvedimento, reca gli orientamenti dell’Autorità che, prendendo spunto dalla disciplina prevista nella deliberazione dell’Autorità n. 188/05 per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, sono finalizzati alla definizione di regole generali applicabili a tutti i casi in cui la misura dell’energia elettrica prodotta risulti necessaria per l’attuazione di una disposizione normativa.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, pertanto, il presente schema di provvedimento troverebbe applicazione:
- per la misura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo in “conto energia”, con conseguente aggiornamento della deliberazione n. 188/05;
- per la misura dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
qualificati IAFR, ai fini dell’emissione dei
certificati verdi.
In futuro, i dati di misura rilevati, potrebbero essere utilizzati anche per ulteriori finalità, ad esempio in materia di dispacciamento.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 26 marzo 2007.
Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti Rinnovabili, Produzione di energia e Impatto Ambientale
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 0265565336
fax 0265565222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fonte Autorità per l’energia elettrica e il gas
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