DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA CON I MINIMI
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha, recentemente, messo in rete un documento in cui viene proposto un commento alla legge finanziaria...
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha,
recentemente, messo in rete un documento in cui viene proposto un
commento alla legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre
2007, n. 244) con particolare riferimento agli aspetti di maggiore
interesse per gli ingegneri.
Il documento tratta molteplici aspetti tra i quali quello legato sul nuovo regime fiscale, definito naturale, per i contribuenti “minimi”, introdotto dall'art. 1 (commi da 96 a 117) della Legge Finanziaria.
Nella Premessa a firma del presidente del CNI Ing. Paolo Stefanelli viene evidenziato che i possibili beneficiari del nuovo regime sono persone fisiche esercenti attività di impresa, oppure arti o professioni, che hanno avuto nel periodo imposta precedente o presumono di avere nel periodo di inizio attività, ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Per godere del nuovo regime fiscale, questi stessi contribuenti non devono aver effettuato cessioni all'esportazione o avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, né devono avere acquistato beni strumentali per importi superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.
I tratti peculiari del regime fiscale previsto per i contribuenti minimi verso i quali si applica naturalmente cioè senza un’esplicita opzione, prevedono:
Per questa categoria di professionisti (o di potenziali professionisti) non si tratta solo di beneficiare del vantaggio “naturale” scaturente dal provvedimento, che si sostanzia nella possibilità di praticare prezzi più concorrenziali, rispetto agli altri professionisti, potendo far risparmiare al committente, almeno in teoria, una spesa pari al valore dell’IVA. Le nuove norme, infatti, escludono, per chi ritrae reddito sia dal lavoro dipendente che da attività professionale svolta in regime minimo, il cumulo dei due redditi per il calcolo della base imponibile Irpef, determinando dunque un abbattimento della progressività dell’imposta con il mantenimento delle detrazioni.
Questi vantaggi potrebbero creare una distorsione nel mercato dei servizi professionali, laddove i professionisti svolgenti anche attività di lavoro dipendente avrebbero la possibilità di offrire, a parità di prezzo, maggiori prestazioni o, a parità di prestazione, prezzi decisamente più competitivi, non solo rispetto agli altri professionisti “avviati” ma anche e soprattutto rispetto ai giovani professionisti, ancorché essi stessi in regime di minimi, i quali sembravano dover essere i principali beneficiari del nuovo regime fiscale. Solo considerando ingegneri e architetti, sono circa 32.000 quelli che associano all’attività professionale un’attività di lavoro dipendente e quindi verrrebbero privilegiati dall’adozione del regime dei “minimi”.
Il documento tratta molteplici aspetti tra i quali quello legato sul nuovo regime fiscale, definito naturale, per i contribuenti “minimi”, introdotto dall'art. 1 (commi da 96 a 117) della Legge Finanziaria.
Nella Premessa a firma del presidente del CNI Ing. Paolo Stefanelli viene evidenziato che i possibili beneficiari del nuovo regime sono persone fisiche esercenti attività di impresa, oppure arti o professioni, che hanno avuto nel periodo imposta precedente o presumono di avere nel periodo di inizio attività, ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Per godere del nuovo regime fiscale, questi stessi contribuenti non devono aver effettuato cessioni all'esportazione o avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, né devono avere acquistato beni strumentali per importi superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.
I tratti peculiari del regime fiscale previsto per i contribuenti minimi verso i quali si applica naturalmente cioè senza un’esplicita opzione, prevedono:
- applicazione di un’imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota del 20%, sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;
- non assoggettamento ad Irap;
- esclusione dagli studi di settore;
- esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità dell'Iva sugli acquisti.
Per questa categoria di professionisti (o di potenziali professionisti) non si tratta solo di beneficiare del vantaggio “naturale” scaturente dal provvedimento, che si sostanzia nella possibilità di praticare prezzi più concorrenziali, rispetto agli altri professionisti, potendo far risparmiare al committente, almeno in teoria, una spesa pari al valore dell’IVA. Le nuove norme, infatti, escludono, per chi ritrae reddito sia dal lavoro dipendente che da attività professionale svolta in regime minimo, il cumulo dei due redditi per il calcolo della base imponibile Irpef, determinando dunque un abbattimento della progressività dell’imposta con il mantenimento delle detrazioni.
Questi vantaggi potrebbero creare una distorsione nel mercato dei servizi professionali, laddove i professionisti svolgenti anche attività di lavoro dipendente avrebbero la possibilità di offrire, a parità di prezzo, maggiori prestazioni o, a parità di prestazione, prezzi decisamente più competitivi, non solo rispetto agli altri professionisti “avviati” ma anche e soprattutto rispetto ai giovani professionisti, ancorché essi stessi in regime di minimi, i quali sembravano dover essere i principali beneficiari del nuovo regime fiscale. Solo considerando ingegneri e architetti, sono circa 32.000 quelli che associano all’attività professionale un’attività di lavoro dipendente e quindi verrrebbero privilegiati dall’adozione del regime dei “minimi”.
A cura di Paola
Bivona
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