DLGS 81: DAL CORRETTIVO MODIFICHE A STRESS LAVORO CORRELATO, DATA CERTA E VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’entrata in vigore (il 20 agosto 2009) del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha apportato numerose modifiche al testo del Decreto Legislativo 9 apri...
L’entrata in vigore (il 20 agosto 2009) del Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha apportato numerose
modifiche al testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, cambiando le norme inerenti la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il presente
articolo parte la disamina delle principali novità introdotte dal
correttivo.
Segnaliamo, innanzitutto, l’art. 18 del Dlgs 106/2009 "Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" che riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi. In particolare, per quanto riguarda lo "stress lavoro-correlato", questo dovrà essere effettuato secondo delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso in cui queste indicazioni non siano state rese note, la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata a partire dall’1 agosto 2010.
Per quanto riguarda il "documento di valutazione dei rischi", questo potrà essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del Dlgs 81 (Tenuta della documentazione), su supporto informatico e, dovrà essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al predetto art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Nella scelta dei criteri per la redazione del documento di valutazione dei rischi i datore di lavoro potrà provvedervi tenendo conto dei criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Segnaliamo, infine, l’art. 19 che va a modificare l’art. 29 del Dlgs 81 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi). In caso di modifiche, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione e il relativo documento devono essere rielaborate entro trenta giorni dalle rispettive causali.
Cosa ne pensi delle modifiche introdotte dal Dlgs 106/2009?
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Segnaliamo, innanzitutto, l’art. 18 del Dlgs 106/2009 "Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" che riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi. In particolare, per quanto riguarda lo "stress lavoro-correlato", questo dovrà essere effettuato secondo delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso in cui queste indicazioni non siano state rese note, la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata a partire dall’1 agosto 2010.
Per quanto riguarda il "documento di valutazione dei rischi", questo potrà essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del Dlgs 81 (Tenuta della documentazione), su supporto informatico e, dovrà essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al predetto art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Nella scelta dei criteri per la redazione del documento di valutazione dei rischi i datore di lavoro potrà provvedervi tenendo conto dei criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Segnaliamo, infine, l’art. 19 che va a modificare l’art. 29 del Dlgs 81 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi). In caso di modifiche, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione e il relativo documento devono essere rielaborate entro trenta giorni dalle rispettive causali.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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