DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Come previsto dalle disposizioni contenute nel DLGS n.. 626/1994, il datore di lavoro di piccole aziende che occupa fino a 10 lavoratori dipendenti non è eso...
Come previsto dalle disposizioni contenute nel DLGS n..
626/1994, il datore di lavoro di piccole aziende che occupa
fino a 10 lavoratori dipendenti non è esonerato dall’adempimento
degli obblighi previsti dal medesimo decreto in materia di
sicurezza sul lavoro.
In questo caso deve redigere, anche se in forma semplificata, il documento attestante la valutazione di rischio come all'obbligo di tenuta del registro dove annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro.
E’ quanto stabilito dalla sentenza emessa dal tribunale di Nola (Sentenza emessa il 27.02.06 e depositata il 28.02.06 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola) con la quale si condanna a pagare una ammenda di 1600 euro il datore di lavoro di un’azienda di piccole dimensioni per non avere predisposto l'autocertificazione relativa alla valutazione preventiva dei rischi impostagli dall'art. 4 comma 11 in relazione al II comma del DLGS n. 626/1994, e per non avere adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza del termine concesso per l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro. «Da una lettura sistematica della norma (art. 4, comma 11) e tenuto conto della sua ratio, - viene rilevato - appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni con un numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato».
Anche per le piccole aziende con limitato personale, quindi, il datore di lavoro diventa responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme vigenti gli conferiscono «sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Si rammenta che l’omessa valutazione del rischio, e quindi l’omesso adempimento degli obblighi ad essa collegati, fanno scattare le contravvenzioni in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 89, comma 1, del DLGS n. 626/1994 e s.m.i. per le quali è previsto l’arresto e/o il pagamento di una ammenda.
Una sentenza che finalmente mette chiarezza in merito agli orientamenti legislativi da assumere su un punto delicato come quello in materia di sicurezza dei posti di lavoro.
Una sentenza che merita di essere segnalata per il particolare approfondimento dedicato a una norma violata nell'ambito delle scelte di politica aziendale in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori spesso trascurate.
In questo caso deve redigere, anche se in forma semplificata, il documento attestante la valutazione di rischio come all'obbligo di tenuta del registro dove annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro.
E’ quanto stabilito dalla sentenza emessa dal tribunale di Nola (Sentenza emessa il 27.02.06 e depositata il 28.02.06 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola) con la quale si condanna a pagare una ammenda di 1600 euro il datore di lavoro di un’azienda di piccole dimensioni per non avere predisposto l'autocertificazione relativa alla valutazione preventiva dei rischi impostagli dall'art. 4 comma 11 in relazione al II comma del DLGS n. 626/1994, e per non avere adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza del termine concesso per l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro. «Da una lettura sistematica della norma (art. 4, comma 11) e tenuto conto della sua ratio, - viene rilevato - appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni con un numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato».
Anche per le piccole aziende con limitato personale, quindi, il datore di lavoro diventa responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme vigenti gli conferiscono «sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Si rammenta che l’omessa valutazione del rischio, e quindi l’omesso adempimento degli obblighi ad essa collegati, fanno scattare le contravvenzioni in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 89, comma 1, del DLGS n. 626/1994 e s.m.i. per le quali è previsto l’arresto e/o il pagamento di una ammenda.
Una sentenza che finalmente mette chiarezza in merito agli orientamenti legislativi da assumere su un punto delicato come quello in materia di sicurezza dei posti di lavoro.
Una sentenza che merita di essere segnalata per il particolare approfondimento dedicato a una norma violata nell'ambito delle scelte di politica aziendale in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori spesso trascurate.
a cura di Salvo Sbacchis
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza .rtfLink Correlati
Focus sicurezzaIL NOTIZIOMETRO