DUE NUOVE ORDINANZE CON DEROGA PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009 le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 e 3814 del 29 settemb...
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre
2009 le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3813 e 3814 del 29 settembre e 2 ottobre 2009.
In particolare si segnalano gli articoli 3 e 1 rispettivamente dell`Ordinanza n. 3813 e dell`Ordinanza n. 3814.
All’art. 3 viene introdotta una deroga, limitatamente alla Regione Abruzzo, alla disciplina degli impianti di recupero dei rifiuti (art. 51, comma 1, Lr n. 45/07), sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006
Gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti potranno essere localizzati anche nelle aree autorizzate per le attività estrattive e le operazioni di recupero potranno iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività.
L’attività degli impianti potrà essere avviata previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità per la Valutazione di Impatto Ambientale come stabilito nella precedente Ordinanza n. 3767 del 13 maggio 2009 (art. 1, comma 3).
Si tratta di una disposizione necessaria per avviare concretamente il processo di ricostruzione e che il sistema territoriale dell’Ance unitamente ad altre associazioni di settore aveva promosso, insieme ad altri incentivi, nell`ambito di un tavolo di confronto istituito con gli enti territoriali.
Relativamente all’art. 1 dell’Ordinanza n. 3814 viene previsto che l’amministratore del condominio possa richiedere il finanziamento agevolato dei contributi per le abitazioni B, C, E fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell`edificio.
Fonte: www.ance.it
In particolare si segnalano gli articoli 3 e 1 rispettivamente dell`Ordinanza n. 3813 e dell`Ordinanza n. 3814.
All’art. 3 viene introdotta una deroga, limitatamente alla Regione Abruzzo, alla disciplina degli impianti di recupero dei rifiuti (art. 51, comma 1, Lr n. 45/07), sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006
Gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti potranno essere localizzati anche nelle aree autorizzate per le attività estrattive e le operazioni di recupero potranno iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività.
L’attività degli impianti potrà essere avviata previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità per la Valutazione di Impatto Ambientale come stabilito nella precedente Ordinanza n. 3767 del 13 maggio 2009 (art. 1, comma 3).
Si tratta di una disposizione necessaria per avviare concretamente il processo di ricostruzione e che il sistema territoriale dell’Ance unitamente ad altre associazioni di settore aveva promosso, insieme ad altri incentivi, nell`ambito di un tavolo di confronto istituito con gli enti territoriali.
Relativamente all’art. 1 dell’Ordinanza n. 3814 viene previsto che l’amministratore del condominio possa richiedere il finanziamento agevolato dei contributi per le abitazioni B, C, E fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell`edificio.
Fonte: www.ance.it
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