DUE PESI E DUE MISURE
Con parere n. 14119 del 12 febbraio 2007 il Ministero dei Trasporti ha ribadito che non è necessaria nessuna verifica metrologica per i sistemi autovelox uti...
Con parere n. 14119 del 12 febbraio 2007 il Ministero dei Trasporti
ha ribadito che non è necessaria nessuna verifica metrologica per i
sistemi autovelox utilizzati dalla polizia stradale.
Per quegli apparecchi che, invece, lavorano in autonomia la verifica deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
Non essendoci norme comunitarie in tal senso si deve, infatti, fare riferimento alle disposizioni del codice stradale e del dm 29 ottobre 1997: ai sensi dell’art. 45 del codice, quindi, le apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle infrazioni sono soggette all’approvazione o omologazione del Ministero dei Trasporti mentre, secondo l’art. 345 del regolamento, le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere approvate dal Ministero.
Considerando poi il fatto che, provenendo da costruttori diversi, non è possibile l’omologazione, la nota prescrive unicamente l’approvazione dei prototipi con successivo vincolo per il produttore alla conformità delle apparecchiature ai prototipi registrati e l’obbligo da parte della polizia stradale all’installazione e utilizzo esclusivamente secondo quanto prescritto nei manuali d’utilizzo.
In conclusione, per i macchinari utilizzati da operatori non sono previste tarature periodiche perché il corretto funzionamento è garantito dal rispetto sia delle prescrizioni derivanti dalle verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione che delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione; per i macchinari, invece, utilizzati senza l’ausilio degli operatori, il produttore, abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme Iso 9001 e seguenti, deve effettuare le tarature periodiche almeno una volta l’anno.
Con queste indicazioni si confermano le disposizioni già trasmesse dal Ministero dell’Interno in data 30 giugno 2005 (la n. 300/a/1/43252/144/5/20/3) secondo cui non si deve applicare la legge n. 273/1991, riguardante solo apparecchiature misuratrici di tempo, massa e distanza, e non di velocità, e quelle del Ministero delle Attività Produttive secondo cui non si può desumere da norme tecniche che non sono vincolanti per l’ordinamento italiano l’obbligo generalizzato alla verifica metrologica delle strumentazioni.
Per quegli apparecchi che, invece, lavorano in autonomia la verifica deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
Non essendoci norme comunitarie in tal senso si deve, infatti, fare riferimento alle disposizioni del codice stradale e del dm 29 ottobre 1997: ai sensi dell’art. 45 del codice, quindi, le apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle infrazioni sono soggette all’approvazione o omologazione del Ministero dei Trasporti mentre, secondo l’art. 345 del regolamento, le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere approvate dal Ministero.
Considerando poi il fatto che, provenendo da costruttori diversi, non è possibile l’omologazione, la nota prescrive unicamente l’approvazione dei prototipi con successivo vincolo per il produttore alla conformità delle apparecchiature ai prototipi registrati e l’obbligo da parte della polizia stradale all’installazione e utilizzo esclusivamente secondo quanto prescritto nei manuali d’utilizzo.
In conclusione, per i macchinari utilizzati da operatori non sono previste tarature periodiche perché il corretto funzionamento è garantito dal rispetto sia delle prescrizioni derivanti dalle verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione che delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione; per i macchinari, invece, utilizzati senza l’ausilio degli operatori, il produttore, abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme Iso 9001 e seguenti, deve effettuare le tarature periodiche almeno una volta l’anno.
Con queste indicazioni si confermano le disposizioni già trasmesse dal Ministero dell’Interno in data 30 giugno 2005 (la n. 300/a/1/43252/144/5/20/3) secondo cui non si deve applicare la legge n. 273/1991, riguardante solo apparecchiature misuratrici di tempo, massa e distanza, e non di velocità, e quelle del Ministero delle Attività Produttive secondo cui non si può desumere da norme tecniche che non sono vincolanti per l’ordinamento italiano l’obbligo generalizzato alla verifica metrologica delle strumentazioni.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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