DURC, Chiarimenti sul preavviso di accertamento negativo
Ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva è previsto, in caso di inadempienza contributiva, l'invio di un preavviso di accertamento negativo co...
Ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva è
previsto, in caso di inadempienza contributiva, l'invio di un
preavviso di accertamento negativo con l'invito a regolarizzare la
propria posizione. Tale regolarizzazione non potrà essere
considerata in caso di DURC rilasciato per la verifica di
un'autodichiarazione.
A seguito di una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sentenza 8 aprile 2014, n. 486), l'INPS è intervenuta sul tema del Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall'Amministrazione nella richiesta (messaggio 2 settembre 2014, n. 6756).
In particolare, l'INPS ha pubblicato alcune precisazioni in merito al momento in cui può ritenersi definitivo l'accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva.
Entrando nel dettaglio, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l'invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
Il Ministero del Lavoro, con la nota 19 agosto 2014, n. 37/0014591/MA007.A001 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha chiarito che gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione, ammettendo che "nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione".
In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall'art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Ai fini dell'attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012 effettuata dal contribuente sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l'interessato renderà la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
A seguito di una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sentenza 8 aprile 2014, n. 486), l'INPS è intervenuta sul tema del Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall'Amministrazione nella richiesta (messaggio 2 settembre 2014, n. 6756).
In particolare, l'INPS ha pubblicato alcune precisazioni in merito al momento in cui può ritenersi definitivo l'accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva.
Entrando nel dettaglio, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l'invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
Il Ministero del Lavoro, con la nota 19 agosto 2014, n. 37/0014591/MA007.A001 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha chiarito che gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione, ammettendo che "nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione".
In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall'art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Ai fini dell'attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012 effettuata dal contribuente sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l'interessato renderà la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
A cura di Ilenia Cicirello
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