Dall'ACE all'APE: chiarimenti dal MiSE sull'attestato di prestazione energetica degli edifici

Con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), sono stati modificati alcuni articoli del D.Lgs. n. 192/2005 ed, in partico...

26/06/2013
Con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), sono stati modificati alcuni articoli del D.Lgs. n. 192/2005 ed, in particolare, è stata prevista la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (ACE) dall'attestato di prestazione energetica (APE). La conseguenza di questo cambiamento "formale" nella dicitura dell'attestazione ha creato panico tra gli operatori del settore e dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, che ha portato il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramare una circolare (n. 12976 del 25 giugno 2013) che fornisce interessanti chiarimenti sull'argomento.

Il MiSE ha chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 63/2013, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.

Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, l'art. 13 dello stesso D.L. n. 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, sia abrogato il DPR n. 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.

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