Dall'Ance una nota su SISTRI: il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dic...

25/01/2010
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 14-bis del D.L. 78/2009.
In particolare, il SISTRI, finalizzato a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), è costituito da un speciale software, un dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo destinato al trasporto dei rifiuti.
Al riguardo, si evidenzia che le imprese edili, in linea generale, non sono tenute ad adottare il nuovo sistema informatico, rientrando nelle categorie espressamente esonerate da tale obbligo, sia in quanto produttrici di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), sia in qualità di trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8.
Il decreto, infatti, dispone l'obbligo all'adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), vale a dire:
  • coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c),d) e g)) con più di dieci dipendenti.

Sono esonerati, invece, dall'obbligo di adottare il SISTRI:
  • le imprese e gli enti produttori di iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (e quindi i rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni, attività di scavo);
  • coloro che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00.

Questi soggetti potranno comunque aderire al SISTRI su base volontaria a partire dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per il funzionamento del nuovo sistema occorrerà comunque attendere almeno sei mesi, il SISTRI, infatti, sarà operativo:
  • 1) entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto per:
    • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
    • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti;
    • i commercianti e gli intermediari;
    • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • 2) entro 210 gg dalla data di entrata in vigore del decreto per:
    • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con meno di 50 dipendenti;
    • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 11.

Per quanto riguarda invece l'iscrizione, questa potrà avvenire sia online presso il sito internet www.sistri.it, via fax ovvero attraverso il numero verde appositamente predisposto, sono comunque previsti termini diversi a seconda delle dimensioni dell'ente o impresa interessata e del tipo di attività di gestione di rifiuti.

Fonte: www.ance.it
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