Ddl lavoro autonomo: nessuna tutela per i liberi professionisti
Non piace proprio il disegno di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei ...
Non piace proprio il disegno di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 gennaio 2016.
Dopo le critiche mosse dal Comitato delle Professioni Tecniche e Assoarching (leggi articolo), la parziale soddisfazione della Fondazione Inarcassa (leggi articolo) e il giudizio "del tutto privo di entusiasmo" di Confedertecnica (leggi articolo), è arrivata la netta presa di posizione della Federazione Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP - sito web) che con il suo Presidente Nazionale arch. Pasquale Giugliano ha definito il ddl messo a punto del tutto carente di misure che possano ascriversi a tutela dei professionisti.
Il Presidente FNAILP ci ha inviato un documento con una puntuale analisi che riguarda le principali misure del ddl e alcune proposte che la Federazione ha suggerito al Governo.
Formazione professionale
Sulla possibilità di deduzione completa dei costi per l'aggiornamento professionale, l'arch. Giugliano non ha utilizzato mezzi termini osservando che "È come se prima ci dessero una randellata, anzi ci condannassero a ricevere randellate continue, ogni anno, e poi ci fornissero la deduzione fiscale sui medicinali necessari ai medicamenti occorrenti per le ferite subite e che continueremo a subire; non solo, ma un ulteriore dubbio non tarda a sopraggiungere : mentre oggi gli Ordini più virtuosi, riescono ad organizzare, gratuitamente, quasi tutti i corsi, dopo l’eventuale approvazione del DDL che prevede la deduzione dei costi, sarà buona, anzi, ottima scusa per renderli tutti a pagamento".
Assicurazione contro i mancati pagamenti
In riferimento alla deduzione integrale degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, il Presidente FNAILP ha affermato che "Non solo il professionista subisce, per mancanza di una vera regolamentazione della materia, il mancato incasso, ma deve pagare anche un’altra polizza assicurativa, in aggiunta a quella sul rischio professionale! Sarebbe stato più logico che avvenisse il contrario: il cliente, superato un determinato importo, deve garantire il pagamento al professionista attraverso la stipula di una fideiussione; come avviene, razionalmente, per la corresponsione degli oneri di costruzione e/o di urbanizzazione, dove prima del rilascio della concessione, il beneficiario, a garanzia di quietanza, consegna all’Ente una polizza assicurativa”.
Le proposte di FNAILP
Per quanto concerne le altre norme contenute nel ddl, FNAILP le ha definite "vaghe, molto superficiali, spesso inutili, o inutilizzabili". Per questo motivo, il Presidente degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti ha definito alcune misure da intraprendere che partono dalla "necessità di operare un netto distinguo tra le varie categorie di professionisti, per poi legiferare, per ognuna di esse, gli strumenti idonei che possano migliorare la vita professionale, il rapporto con la committenza, nel profondo rispetto degli interessi globali e collettivi dei cittadini".
Di seguito i suggerimenti di FNAILP in ordine crescente, partendo da quelli reputate di maggiore importanza.
Ripristino delle tariffe minime o soglie di anomalia di tariffa
"Sappiamo - afferma Giugliano - che l’Europa non ha mai imposto l’abrogazione delle tariffe minime professionali, lasciando libertà ai paesi membri, di prescrivere un sistema tariffario vincolante, ove questo possa garantire la sicurezza, l’incolumità e gli interessi generali, pubblici e collettivi. E’ esattamente il caso delle professioni tecniche. Da ciò ne ricaviamo la prima e più importante proposta: ripristino delle tariffe minime o soglie di anomalia di tariffa".
Il ripristino di questo strumento (definito di civiltà, dignità e serietà) garantirebbe:
- il controllo della eccessiva, anomala, selvaggia e sregolata concorrenza, svolta sulla base delle mere leggi di “mercato”, e non su paramenti meritocratici;
- il controllo dei potenziali rischi derivanti da prestazioni svolte con eccesso di ribasso, a tutela non solo della committenza ma dell’intera sfera sociale;
- il controllo e la maggior garanzia della qualità, della sicurezza e dell’eccellenza delle prestazioni intellettuali;
- il controllo dell’evasione fiscale: con tariffe minime da rispettare, i professionisti sarebbero impossibilitati ad evadere, o a sotto-fatturare; le tariffe minime determinano, tra gli altri vantaggi sociali, uno strumento certo e non opinabile per l’accertamento tributario. Gli studi di settore sono, a confronto, un strumento incerto, vessatorio ed obsoleto.
Certezza ed immediatezza dei pagamenti
Altro tema caro a FNAILP è quello che riguarda la certezza ed immediatezza dei pagamenti. "Sappiamo - afferma Giugliano - che tra le grandi criticità che lamentano i professionisti e che contribuiscono a cagionare la chiusura degli studi ed il fallimento delle attività professionali o il loro indebitamento, vi è quella del mancato pagamento delle spettanze professionali o quella del ritardo biblico degli stessi pagamenti". Una norma sulla certezza e immediatezza dei pagamenti si potrebbe ottenere introducendo l'obbligo per tutti gli Enti deputati al deposito, consegna, approvazione, nullaosta, relativa agli elaborati dei professionisti, di controllare, tra le altre documentazioni obbligatorie, la presenza della fattura quietanzata del professionista che attesti il pagamento della prestazione o in alternativa di una polizza fideussoria, a carico del beneficiario della stessa prestazione, a garanzia del futuro pagamento. In assenza, l’istruttoria della pratica è nulla fino alla successiva integrazione della stessa.
Collaudo amministrativo di fine lavori
Anche per il collaudo amministrativo di fine lavori, FNAILP propone che il professionista e il committente debbano trasmettere all’Ente la fattura a saldo delle prestazioni fino ad allora ancora non saldate (parte operativa: dir. lavori, coordinamento sicurezza etc.) in mancanza della quale l’ente ritiene non collaudabili i lavori, fino ad integrazione della documentazione.
Deresponsabilizzazione del professionista intellettuale tecnico
Secondo le analisi condotte da FNAILP: "il professionista tecnico viene spesso ricattato e vessato dalla committenza e da legali in malafede, anche per errori non connessi moralmente e concretamente alle sue attività. Ad oggi una cattiva interpretazione della giustizia, attribuisce, unicamente ai professionisti tecnici, obbligo di mezzi e di risultati, nonostante il codice civile operi una distinzione tra professione intellettuali ed attività di impresa e conferisca la responsabilità di risultati soltanto a quest’ultima. Capita, molto spesso, che il professionista, essendo vessato da una infinità di norme, di obblighi, di doveri, di compiti, di competenze, si trovi in una posizione coercitiva e rinunci alle spettanze cui avrebbe diritto, pur di evitare di intraprendere l’alea di un giudizio, che ove si concludesse positivamente, sarebbe gravato da lungaggini e da spese e costi legali e giudiziari”. Per questo motivo la proposta è quella di deresponsabilizzare il professionista intellettuale tecnico.
Conflitto di interessi tra costruttore e professionista
FNAILP ha rilevato un conflitto di interessi tra il costruttore delle opere (controllato) e il professionista (controllore). Al fine di evitare il rischio derivante dal paradosso che il direttore dei lavori sia controllore del suo datore di lavoro (impresa) o addirittura di se stesso (quando costruttore e professionista coincidono), la Federazione propone:
- che il professionista sia organismo terzo rispetto a chi costruisce o soggetto facente parte di una delle fasi della costruzione e indipendente e terzo rispetto all'organico delle imprese di costruzioni;
- che il professionista che appone la firma non può essere assunto con rapporto continuativo di lavoro (c.d. false partita iva);
- che vi sia il divieto a svolgere l'attività di libero professionista presso uffici e locali dell'impresa o riconducibili all'impresa, tranne nel caso di postazione di D.L. e progettista entro il cantiere stesso, onde evitare conflitto di interessi (controllato dipendente del controllore).
Aggiornamento professionale
Secondo FNAILP, l'obbligo di formazione per le professioni tecniche non aumenta realmente la capacità del professionista, ma si traduce solo in un semplice accumulo di punti, causando un dispendio di ore lavorative e di ore realmente destinate alla formazione. Giugliano afferma la necessità di una norma che renda facoltativi i corsi di formazione e preveda un aggiornamento obbligatorio solo in caso di variazioni normative. Inoltre i corsi di formazione professionali facoltativi dovrebbero formare curriculum per l’accesso alla partecipazione dei concorsi pubblici.
Liberalizzazione delle attività edilizie
Le liberalizzazioni apportate negli ultimi anni nel settore dell'edilizia (soprattutto in riferimento agli interventi di ristrutturazione) hanno contribuito, secondo FNAILP, a rendere ancora più pericoloso ed irrispettoso delle normative il tessuto edilizio esistente. Per questo motivo la proposta è di "rendere obbligatoria la supervisione di un professionista, la CILA (comunicazione inizio lavori asseverati), la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) o il PDC (permesso di costruire) per qualunque intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 dpr 380 2001, o quando comporti la modifica dei carichi e/o la presenza di vibrazioni e/o di smaltimento rifiuti, e/o la modifica catastale dei vani, e/o la sostituzione di pavimentazione interne, e/o l’abbattimento di pareti interne, e/o l’apertura di porte, e/o il cambio e le riparazioni /sostituzioni delle finiture che abbiano interesse termico, acustico e/o strutturale, esterne ed interne, compresa la sostituzione degli infissi, degli intonaci, la riparazione dei frontalini, la sostituzione egli impianti idrici elettrici o di scarico di gas, nonché la riparazione di parti strutturali e/o termiche del tetto, al fine di evitare superfetazioni statiche, onde prevedere il rispetto delle leggi termiche, acustiche, di quelle che afferiscono il rispetto degli impianti, di quelle sulla sicurezza degli edifici, nonché il rispetto delle leggi igieniche, urbanistiche etc. Restano libere solo le attività che riguardano: la tinteggiatura interna; la riparazione di impianti elettrici senza alterarne il progetto iniziale; la riparazione interna di parte degli intonaci; la riparazione e mera sostituzione degli igienici, ove non comporti la demolizione del massetto e del pavimento ed il rifacimento della tubazione; la riparazione/manutenzione dei condizionatori, e delle caldaie, degli impianti fotovoltaici, e termici; la sostituzione di porte interne; la riparazione di piccole finiture interne che non alterino la trasmittanza delle pareti perimetrali, l’abbattimento acustico, i coefficienti di traspirazione della muratura e la curva della condensa superficiale ed interstiziale della parete; la riparazione/realizzazione di mobilio in legno, alluminio, acciaio, sempre che il suo peso resti nell’ambito dei carichi, puntuali o distribuiti, conformi alla normativa”.
IVA agevolata per le prestazioni professionali
L'ultima proposta di FNAIL riguarda la possibilità di estendere le misure a sostegno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche alle prestazioni professionali associate.
Infine, FNAILP ha invitato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti a far riferimento ai pareri e alle proposte delle associazioni di categoria e non agli Ordini professionali, o ai Consigli Nazionali, che sono istituzioni pubbliche che non hanno la competenza e il ruolo di sindacato. Per questo motivo FNAILP si è resa disponibile alla fattiva collaborazione per la stesura di un testo di riforma per la professione intellettuale tecnica.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
Documenti Allegati
Disegno di legge Lavoro autonomoIL NOTIZIOMETRO