Decorrenza termine per impugnare l'aggiudicazione, nuova sentenza del Consiglio di Stato
I termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorrono soltanto a seguito della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. ...
I termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorrono soltanto a seguito della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), avente ad oggetto la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 23 luglio 2018, n. 4442 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa il dies a quo a partire dal quale scattano i termini per impugnare il provvedimento di aggiudicazione ad una gara.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'orientamento per il quale nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio di per sé sola non è idonea a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati, facendo decorrere così il termine d'impugnazione di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 5 del c.p.a.
Tale regola generale, che si basa sull’espressa previsione normativa di cui al citato art. 120, comma 5, c.p.a. che fa riferimento alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale regola risulta applicabile anche in caso di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sulla GURI, come nel caso di specie. Soltanto nel caso in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione; al contrario, quando è necessaria, come in questo caso, la notificazione individuale del provvedimento è da tale momento che decorre il termine per l’impugnazione, atteso che non è prescritta da alcuna norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto, sia in albi, sia in Gazzetta Ufficiale.
Valutazione discrezionale dell'offerta
Interessanti sono gli altri motivi dell'appello, ai quali il Consiglio di Stato ha risposto ammettendo che nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce apprezzamento connotato da ampia discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile. Tuttavia, nel processo amministrativo anche la discrezionalità tecnica è suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo laddove emerga la carenza di istruttoria, la incompletezza del procedimento logico valutativo o la sua manifesta irragionevolezza.
Nel caso in esame, il tribunale, rilevando una manifesta irragionevolezza o erroneità delle valutazioni compiute dalla commissione, ha legittimamente esercitato i suoi poteri giurisdizionali entro i limiti di sindacato sopra sinteticamente delineati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2018, n. 4442IL NOTIZIOMETRO