Decreto Crescita: Approvato dalla Camera definitivamente
Venerdì 21 giugno l'Aula della Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed artico...
Venerdì 21 giugno l'Aula della Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto crescita”), recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora all'altro ramo del Parlamento che dovrà approvarlo entro la fine della settimana in corso.
Con riferimento alle misure di natura fiscale, viene reintrodotto - dal 1° aprile 2019 - il cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con un tetto di 2,5 milioni dieuro agli investimenti agevolabili (articolo 1).
L'articolo 3, interamente sostituito in sede referente, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge - una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento.
L'articolo 3-quinquies consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.
L'articolo 5-bis, introdotto in sede referente, modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall'estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Le norme in esame:
- circoscrivono il perimetro dell'agevolazione, allo scopo di espungere i redditi "percepiti da fonte estera";
- allungano da cinque a nove periodi di imposta la validità dell'opzione;
- consentono di mantenere valida l'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.
Vengono estese poi le detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) ed è disposta l'irrilevanza fiscale di alcuni redditi derivanti da strumenti finanziari convertibili, a specifiche condizioni (articolo 9).
L'articolo 10, modificato in sede referente, semplifica gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Per effetto delle modifiche apportate in Commissione, i fornitori che hanno effettuato le due tipologiedi intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Nella medesima sede referente, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. In ogni caso rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
L'articolo 10-bis, introdotto in Commissione, modifica la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
L'articolo 13-quater, introdotto in sede referente, reca norme volte a contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo.
In primo luogo si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono trasmessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate.
I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
L'articolo 16-bis, introdotto in sede referente, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
- alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
Tutti gli altri provvedimenti in sintesi sono riportati nella “Documentazione per l'eame parlamentare” allegata al presente articolo unitamente al testo definitivo del provvedimento approvato dalla Camera dei Deputati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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