Decreto Crescita: Per l’Antitrust la cessione dell’ecobonus e del sismabonus penalizza le PMI?
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bollettino n. 26 dell’1 luglio 2019 ha reso noto che nell’adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formu...
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul bollettino n. 26 dell’1 luglio 2019 ha reso noto che nell’adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), integrativo della vigente disciplina in materia di incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche (cd. “ecobonus” e “sismabonus”).
Con l’art. 10 del Decreto Crescita è stata prevista una nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, consistente nel riconoscimento - in favore dei beneficiari - di uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Detto sconto è successivamente rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta ed è da quest’ultima utilizzabile esclusivamente in compensazione - dunque non cedibile ad altri soggetti - in cinque quote annuali di pari importo.
L’Autorità rileva che la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni.
Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico introdotto dal Decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d’imposta.
Infatti, non essendo prevista - nell’art. 10 del Decreto Crescita - la facoltà di successiva cessione del credito d’imposta da parte del fornitore degli interventi, potendo quest’ultimo utilizzarlo esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, il nuovo meccanismo, così come articolato, è sostanzialmente precluso alle PMI che operano nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo esse della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d’imposta acquisiti.
In conclusione, l’Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui non prevede la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, con le modalità opportunamente definite dall’Agenzia delle Entrate, possa generare un’indebita distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori, a detrimento delle imprese di medie e piccoli dimensioni attive nell’offerta dei servizi di riqualificazione energetica, con evidenti ricadute negative ai danni dei consumatori, i quali vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. In questo senso, appare necessario modificare la norma in commento - introducendo la richiamata facoltà di cessione del credito - al fine di non discriminare le PMI.
In verità alla nota dell’Autorità ha fatto seguito la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha risolto il problema aggiungendo sia al comma 1 che al comma 2 del più volte citato articolo 10 il seguente periodo “Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
In allegato il testo integrale della nota dell’AGCM inviata il 17 giugno 2019 a Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Nota AGCM 17 giugno 2019IL NOTIZIOMETRO