Decreto Liberalizzazioni: la legge di conversione oggi in Aula al Senato
Bicchiere più vuoto che pieno per le libere professioni nel testo della legge di conversione del decreto sulle liberalizzazioni. La Commissione Industria de...
Bicchiere più vuoto che pieno per le libere professioni nel
testo della legge di conversione del decreto sulle
liberalizzazioni.
La Commissione Industria del Senato ha approvato nella seduta di ieri, conclusasi stamattina alle ore 2,15, la legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" cosiddetto delle "Liberalizzazioni" ed il provvedimento passa stamattina nell'aula di Palazzo Madama.
La legge di conversione dovrebbe essere licenziata dal Senato entro venerdì 2 marzo e non è ancora escluso che sul testo, messo a punto, non venga posta la fiducia.
Sciolti nella giornata di ieri gli ultimi nodi relativi a Professionisti, Taxi, Farmacie e Tesoreria unica con ultimi dettagli che rafforzano le misure a tutela dei consumatori nei loro rapporti con le banche, per esempio con l'eliminazione delle clausole per l'apertura delle linee di credito.
Ma vediamo cosa è stato definito in merito ad alcuni articoli di nostro interesse.
Art. 2 relativo all’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
Il Governo con un proprio emendamento ha sostituito, nella totalità, l'articolo 2 e nel dettaglio ha portato a 20 (dagli attuali 12) i tribunali per le imprese, in cui saranno trattati i processi inerenti l’ambito industriale e societario.
Art. 9 relativo alle professioni
Relativamente all'articolo 9 il Governo ha inserito due emendamenti e precisamente il primo di totale sostituzione dell'articolo 9 stesso così come inserito nel decreto legge n. 1/2012 ed il secondo che inserisce l'articolo 9-bis relativo alle società tra professionisti.
Il Governo, con la sostituzione dell'articolo 9, ha, di fatto, confermato l'impianto dell'articolo stesso con alcune modifiche e con l'introduzione dei commi 2-bis, 6 e 7.
Ma andiamo con ordine nell'esaminare i vari commi del provvedimento.
Comma 1
Resta tale e quale il testo originario con l'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
Comma 2
Il testo del comma 2 viene leggermento modificato con l'introduzione di un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l'adozione da parte del ministro vigilante dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese avrebbe dato luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
Comma 2-bis
L'introduzione da parte del Governo del comma 2-bis lascia in vita le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Comma 3
La struttura resta la stessa anche se viene precisato che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che, quindi, potrà subire modifiche nel caso in cui le prestazioni richieste subiscano modifiche in corso d'opera.
Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'eventuale determinazione della misura del compenso avrebbe costituito illecito disciplinare del professionista e viene sotituito con un nuovo periodo in cui viene precisato che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ma, forse, sarebbe stato più giusto inserire questo nuovo periodo relativo al rimborso spese del tirocinante nel comma 5.
Comma 4
Vien confermato il testo del decreto-legge e, quindi, l'abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.
Vengono, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).
Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un'abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Comma 5
Confermato il testo del decreto-legge con tirocino previsto per l'accesso alle professioni regolamentate della durata massima di diciotto mesi e con la possibilità per i primi sei mesi di essere effettuato in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Come già detto in precedenza nel commento relativo al comma 3, al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Comma 6
Con l'inserimento del comma 6 vengono apportate alcune modifiche al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 relativo alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo la possibilità di riduzione e di accorpamento su base volontaria fra professioni che svolgono attività similari e cancellando, tra i principi che dovranno contenere i nuovi ordinamenti professionali quelli di cui alla letetra c) relativi alle norme sui tirocinanti già trasfuse nel comma 3 dell'articoo 9 di cui stiamo parlando e quelli di cui alla lettera d) in cui, in merito ai compensi, con la possibilità della deroga alle tariffe professionali era implicitamente affermata l'esisteza delle tariffe stesse.
Comma 7
Con l'inserimento del comma 7 viene precisato che dall'attuazione dell'articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9-bis relativo alle società professionali
L’articolo 9-bis viene introdotto con un emendamento del Governo e con lo stesso vengono apportate .
Con le modifiche introdotte viene precisato che:
La Commissione Industria del Senato ha approvato nella seduta di ieri, conclusasi stamattina alle ore 2,15, la legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" cosiddetto delle "Liberalizzazioni" ed il provvedimento passa stamattina nell'aula di Palazzo Madama.
La legge di conversione dovrebbe essere licenziata dal Senato entro venerdì 2 marzo e non è ancora escluso che sul testo, messo a punto, non venga posta la fiducia.
Sciolti nella giornata di ieri gli ultimi nodi relativi a Professionisti, Taxi, Farmacie e Tesoreria unica con ultimi dettagli che rafforzano le misure a tutela dei consumatori nei loro rapporti con le banche, per esempio con l'eliminazione delle clausole per l'apertura delle linee di credito.
Ma vediamo cosa è stato definito in merito ad alcuni articoli di nostro interesse.
Art. 2 relativo all’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
Il Governo con un proprio emendamento ha sostituito, nella totalità, l'articolo 2 e nel dettaglio ha portato a 20 (dagli attuali 12) i tribunali per le imprese, in cui saranno trattati i processi inerenti l’ambito industriale e societario.
Art. 9 relativo alle professioni
Relativamente all'articolo 9 il Governo ha inserito due emendamenti e precisamente il primo di totale sostituzione dell'articolo 9 stesso così come inserito nel decreto legge n. 1/2012 ed il secondo che inserisce l'articolo 9-bis relativo alle società tra professionisti.
Il Governo, con la sostituzione dell'articolo 9, ha, di fatto, confermato l'impianto dell'articolo stesso con alcune modifiche e con l'introduzione dei commi 2-bis, 6 e 7.
Ma andiamo con ordine nell'esaminare i vari commi del provvedimento.
Comma 1
Resta tale e quale il testo originario con l'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
Comma 2
Il testo del comma 2 viene leggermento modificato con l'introduzione di un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l'adozione da parte del ministro vigilante dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese avrebbe dato luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
Comma 2-bis
L'introduzione da parte del Governo del comma 2-bis lascia in vita le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Comma 3
La struttura resta la stessa anche se viene precisato che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che, quindi, potrà subire modifiche nel caso in cui le prestazioni richieste subiscano modifiche in corso d'opera.
Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'eventuale determinazione della misura del compenso avrebbe costituito illecito disciplinare del professionista e viene sotituito con un nuovo periodo in cui viene precisato che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ma, forse, sarebbe stato più giusto inserire questo nuovo periodo relativo al rimborso spese del tirocinante nel comma 5.
Comma 4
Vien confermato il testo del decreto-legge e, quindi, l'abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.
Vengono, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).
Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un'abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Comma 5
Confermato il testo del decreto-legge con tirocino previsto per l'accesso alle professioni regolamentate della durata massima di diciotto mesi e con la possibilità per i primi sei mesi di essere effettuato in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Come già detto in precedenza nel commento relativo al comma 3, al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Comma 6
Con l'inserimento del comma 6 vengono apportate alcune modifiche al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 relativo alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo la possibilità di riduzione e di accorpamento su base volontaria fra professioni che svolgono attività similari e cancellando, tra i principi che dovranno contenere i nuovi ordinamenti professionali quelli di cui alla letetra c) relativi alle norme sui tirocinanti già trasfuse nel comma 3 dell'articoo 9 di cui stiamo parlando e quelli di cui alla lettera d) in cui, in merito ai compensi, con la possibilità della deroga alle tariffe professionali era implicitamente affermata l'esisteza delle tariffe stesse.
Comma 7
Con l'inserimento del comma 7 viene precisato che dall'attuazione dell'articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9-bis relativo alle società professionali
L’articolo 9-bis viene introdotto con un emendamento del Governo e con lo stesso vengono apportate .
Con le modifiche introdotte viene precisato che:
- le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre;
- il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- nello statuto della società tra professionisti deve essere prevista la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
A cura di Gabriele
Bivona
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