Decreto Monti: Debutta l'Imu, Imposta municipale propria

Per effetto del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214), meglio conosciuto come "Decreto Monti", dall'1 gennaio 2012 trova app...

11/01/2012
Per effetto del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214), meglio conosciuto come "Decreto Monti", dall'1 gennaio 2012 trova applicazione l'Imposta Municipale Propria o IMU, una nuova imposta che sostituisce l'Ici. Tuttavia, sia i soggetti passivi, obbligati al versamento della nuova imposta, sia l'oggetto, del prelievo della nuova imposta, sono molto simili all'Ici. Infatti, gli immobili gravati dal nuovo tributo sono fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili.
Sono obbligati al versamento dell'Imu:
  • Proprietari o titolari dell'immobile;
  • Concessionari di aree demaniali;
  • Locatari.

La prima novità importante apportata dal D.L. n. 201 del 06/12/2011, è che con l'introduzione dell'Imu sarà oggetto della tassazione anche la prima casa. Ai fini Imu è stato introdotto uno specifico significato di "abitazione principale", intendendo, per abitazione principale, "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" .
Come si può evincere dalla precedente affermazione, affinché si possa applicare l'Imu, non è necessario che un fabbricato sia effettivamente accatastato basta solo una semplice iscrizione al catasto e che l'immobile sia accatastabile cioè definito e abitabile. Inoltre, non basta più la sola dimora abituale, il contribuente deve essere anche iscritto all'anagrafe del comune di residenza, quindi, il contribuente vi deve risiedere anagraficamente.

La formula per il calcolo della base imponibile su cui applicare l'aliquota dell'Imu è rimasta identica a quella dell'Ici, cioè: rendita catastale + la rivalutazione del 5%, tale somma viene moltiplicata per un moltiplicatore specifico. Il moltiplicatore specifico rispetto a quello utilizzato per il calcolo dell'Ici è aumentato. Per esempio, per le categorie catastali A (escluso a A/10) il moltiplicatore da 100 si innalza a 160.
Sulla base imponibile calcolata come precedentemente esposto, si applica l'aliquota ordinaria dell'Imu che è pari allo 0,76%. Ogni Comune avrà la possibilità di variare l'aliquota ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, fino ad un massimo dello 0,3%. Quindi, l'aliquota ordinaria può variare, da Comune a Comune, da 0,46% a 1,06%.
Se si tratta del calcolo dell'Imu sulla prima casa, alla base imponibile calcolata come precedentemente esposto si applicherà l'aliquota base dello 0,40%. Ogni Comune potrà variare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo dello 0,2%. Quindi, l'aliquota sull'abitazione principale può variare, da Comune a Comune, da 0,20% a 0,60%.

I possessori di un immobile adibito ad abitazione principale possono godere di alcune detrazioni. Le detrazioni si applicano dopo il calcolo dell'imposta lorda. E' possibile detrarre dall'imposta lorda 200 euro annui complessivi, che rimangono tali anche nel caso di più comproprietari. Anche in questo caso i Comuni hanno la facoltà di modulare tale detrazione aumentandone l'importo fino al raggiungimento dell'imposta da versare, neutralizzando il prelievo fiscale.
E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico.
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

Ricordiamo che le novità fino ad adesso esposte sono entrate in vigore già dall'1 gennaio 2012 e che l'Imu sostituirà l'Ici. La prima scadenza per il versamento dell'Imu è prevista per giorno 18 giugno 2012 (perché il 16 giugno cade di sabato). Mentre il saldo è da versare entro il 17 dicembre. Si rammenta, infine, che l'unico strumento ammesso per il versamento è il modello di pagamento F24. Non sono ammessi quindi i vecchi bollettini postali o con altri mezzi precedentemente utilizzati.


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